Verificazione inammissibile se affidata a struttura non estranea alle parti (Cons. Stato n. 3196 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione disposta dal giudice amministrativo è illegittima quando viene affidata a un organismo pubblico che non sia estraneo alle parti del giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.a.. Il requisito dell’estraneità riguarda l’intera struttura incaricata e non le singole persone che compiono le operazioni: è perciò insufficiente la diversa composizione dell’organo rispetto a quello che ha emesso gli atti impugnati. La regola si spiega con la natura stessa dell’istituto, affidato a un “organismo” e non a una “persona”, con responsabilità delle operazioni ricadente sul capo della struttura, salvo delega autorizzata dal giudice. Ne deriva l’inutilizzabilità della relazione di verificazione così acquisita e la necessità di disporne una nuova.
Il Fatto
L’appellante, già sottocapo di prima classe della Marina militare, è stata giudicata temporaneamente non idonea al servizio per una patologia ansioso-depressiva e, su quella base, collocata in aspettativa e poi in congedo assoluto per superamento del periodo massimo fruibile nel quinquennio. L’interessata ha sostenuto, all’opposto, che l’inidoneità fosse permanente, con conseguente facoltà di transito nei ruoli civili.
Il TAR Lazio, con una prima ordinanza, ha disposto una verificazione affidandola alla commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, la quale ha escluso l’idoneità permanente assoluta. La sentenza ha respinto ricorso e motivi aggiunti, recependo la relazione e rigettando le censure sull’imparzialità dell’organo verificatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo di appello, concentrato sulla verificazione disposta in primo grado e posta a fondamento della decisione impugnata. Il richiamo è all’art. 19, comma 2, c.p.a., che affida l’incombente a un organismo pubblico estraneo alle parti del giudizio. Il requisito, per la Sezione, non ammette letture riduttive.
La Corte ribadisce un indirizzo già espresso dalla Sezione (in particolare l’ord. 25 febbraio 2025, n. 737, richiamata nel testo, e, negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2025, n. 5311): non è rispettosa dell’imparzialità la scelta di affidare la verificazione a una struttura incardinata nella stessa amministrazione resistente, alla quale siano riconducibili alcuni degli accertamenti posti a base degli atti impugnati. Non basta rivolgersi a un’articolazione diversa da quella che ha emesso gli atti, ma appartenente al medesimo apparato.
Il TAR aveva ritenuto sufficiente la diversa composizione della commissione. La Sezione respinge l’argomento sul piano letterale: l’articolo riferisce l’estraneità all'”organismo pubblico”, cioè alla struttura, non alle persone che compiono le singole operazioni. La conclusione è coerente con la disciplina dell’istituto, affidata a un organismo e non a una persona, con responsabilità del capo salvo delega autorizzata (art. 66 c.p.a.), a differenza della c.t.u., per la quale è nominato un consulente che presta giuramento (art. 67 c.p.a.).
Veniva in rilievo, nella specie, la commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, organo della sanità militare disciplinato dagli artt. 188 e ss. del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) e afferente al Ministero della difesa: non era dunque estranea alle parti. Il difetto di imparzialità è del resto ravvisabile anche in concreto, perché quella stessa commissione aveva emesso il verbale impugnato in primo grado.
Ne deriva la riforma della sentenza, l’accoglimento dei secondi motivi aggiunti e l’inutilizzabilità della relazione del 20 dicembre 2022. La Sezione dispone una nuova verificazione, affidata al Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata, con quesito sulla permanenza dell’inidoneità alla data del decreto di cessazione, e rinvia la trattazione del merito a udienza successiva. Spese liquidate all’esito; anticipo di compenso posto a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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