Emersione del lavoro irregolare: prova della presenza in Italia e data certa (TAR Lombardia n. 233 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, il diniego opposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione è legittimo quando la documentazione prodotta attesta la presenza dello straniero in Italia in una data troppo risalente nel tempo. L’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020 non fissa un intervallo temporale preciso, ma richiede una prova della presenza anteriore all’8 marzo 2020 che sia tendenzialmente continuativa e prossima al periodo di emersione. Non sono idonee le attestazioni provenienti da soggetti privati, prive di data certa, perché generiche e non impegnative per il dichiarante. Il giudice amministrativo conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di ricorso non manifestamente infondato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona, presentata in suo favore nel giugno 2020. L’Amministrazione aveva richiesto la prova della presenza in Italia del lavoratore in data antecedente all’8 marzo 2020.

Il ricorrente aveva depositato la documentazione richiesta. Lo Sportello Unico ha comunque negato l’emersione, ritenendo insufficiente la prova della presenza sul territorio nel periodo anteriore alla data indicata. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’unica censura proposta. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento di valore alle dichiarazioni attestanti la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, in parte perché risalenti nel tempo e in parte perché provenienti da privati e prive di data certa.

Il Tribunale ha ritenuto la doglianza infondata. La documentazione riferita al periodo 1998/2009, sebbene proveniente anche da soggetti pubblici, è stata considerata troppo risalente nel tempo. Tale conclusione è in linea con la Circolare ministeriale n. 4623 del 17 novembre 2020, secondo cui i documenti risalenti devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza in una data più ravvicinata.

Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 4371 del 2024, che ha ritenuto conforme alla ratio legis l’esegesi della circolare: la disciplina è rivolta a chi, senza soluzione di continuità, fosse presente in Italia nel periodo immediatamente antecedente al lockdown nazionale. In quella sede è stato giudicato non idoneo un timbro di ingresso risalente, perché non consente di ricostruire il recente passato dello straniero.

Il Tribunale ha osservato che l’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020 non fissa un intervallo temporale preciso, ma è ragionevole che la dimostrazione non si riferisca a fatti eccessivamente risalenti. Diversamente, risulta carente il requisito della presenza tendenzialmente continuativa e prossima al periodo di emersione, come affermato da TAR Lombardia, Brescia, n. 388 del 2023 e da TAR Lombardia, Brescia, n. 18 del 2025.

Quanto alle attestazioni di privati, pur riferite a un periodo ravvicinato, esse non hanno data certa e non risultano impegnative per il dichiarante, non chiamato a rispondere della loro veridicità. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio ha confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerata la non manifesta infondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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