Requisito di esperienza dirigenziale in strutture complesse e sindacato sulla contraddittorietà (TAR Sicilia n. 2340 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione a un concorso pubblico che richieda lo svolgimento di funzioni dirigenziali in strutture complesse con direzione di risorse umane e finanziarie non è integrato né dall’esercizio di una posizione organizzativa, che attribuisce a un dipendente la sola responsabilità di un’unità organizzativa senza qualifica dirigenziale, né dagli incarichi di staff presso Gabinetti assessoriali e Segreterie tecniche di vertice, strutture agili e snelle che svolgono attività di supporto e non costituiscono strutture complesse. La circostanza che l’incarico sia stato conferito intuitu personae non è di per sé decisiva, dovendosi guardare all’effettivo contenuto delle funzioni. La contraddittorietà tra provvedimenti costituisce solo un sintomo dell’eccesso di potere: il giudice deve accertare quale delle due determinazioni sia effettivamente legittima senza dare seguito a precedenti illegittimi al solo fine di evitare il contrasto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il conferimento di un incarico di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, e in particolare la determinazione con cui è stata disposta la sua non ammissione. L’esclusione si fondava sul rilievo che il candidato non aveva maturato i cinque anni di esperienza dirigenziale in strutture complesse richiesti dall’art. 5, lettera b), del bando.
L’Amministrazione non aveva computato l’esperienza maturata presso il Comune di Mineo e presso gli Assessorati regionali e l’Assemblea Regionale Siciliana. Dopo il ritiro dell’unico concorrente ammesso, la selezione è stata prima sospesa e poi revocata. Il ricorrente ha censurato l’esclusione, l’interpretazione restrittiva del requisito, la legittimità della revoca sotto il profilo dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e la dedotta contraddittorietà rispetto a una precedente procedura per la nomina a Direttore Generale, nella quale si assumeva fosse stato riconosciuto idoneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla formulazione della clausola del bando, che richiedeva lo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali in strutture complesse con direzione e organizzazione di risorse umane e finanziarie. L’Ente aveva esplicitato l’aspettativa di assumere personale con esperienza nella direzione di strutture complesse, chiamato a coordinare altri dirigenti o a partecipare a tavoli di lavoro con dirigenti regionali.
Quanto alla posizione organizzativa rivestita presso il Comune di Mineo, la Sezione ritiene corretta la valutazione dell’Amministrazione: il titolare di posizione organizzativa non è un dirigente, ma un dipendente cui è assegnata la responsabilità di un’unità organizzativa. Il dato qualificatorio della non equiparabilità regge quindi rispetto alla pretesa del ricorrente.
Sugli incarichi di Capo di Gabinetto vicario e di Capo di Gabinetto presso Assessorati regionali, il Tribunale riconosce che la documentazione prova l’assegnazione di funzioni di natura dirigenziale, con richiamo al contratto collettivo regionale del personale con qualifica dirigenziale. Per l’incarico di coordinatore della Segreteria Tecnica del Presidente dell’Assemblea Regionale tale circostanza non risulta, pur essendo documentata l’attività di gestione di dipendenti.
Il punto decisivo non è però la modalità di conferimento. Il Collegio supera il rilievo dell’assegnazione ad personam e valorizza il contenuto delle funzioni: il Gabinetto assessoriale e la Segreteria Tecnica di vertice non sono strutture complesse. Si tratta di strutture agili e snelle, che svolgono attività di supporto all’Assessore o al Presidente, e solo in circostanze particolari adottano provvedimenti con effetti oltre l’ambito dell’ufficio. Resta quindi insoddisfatto il requisito del bando.
Sulla dedotta contraddittorietà con la precedente selezione per Direttore Generale, il Tribunale chiarisce che la contraddittorietà tra più atti è solo un sintomo dell’eccesso di potere. Occorre accertare quale decisione sia effettivamente legittima, non potendosi seguire precedenti illegittimi al solo scopo di evitare il contrasto. La valutazione espressa dall’Amministrazione nella procedura concorsuale risulta corretta; il ricorso è rigettato con compensazione delle spese, restando assorbite le ulteriori censure sulla revoca.
Nota della Redazione
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