Condono edilizio e vincolo paesaggistico: sanabili solo le opere minori conformi (TAR Sicilia n. 2346 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili a condizione che ricorrano congiuntamente quattro requisiti: l’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Non è sufficiente la natura relativa del vincolo né il decorso del tempo. Il provvedimento che nega il condono è atto vincolato, con conseguente superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, a istanza di sanatoria respinta, sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato. L’amministrazione ha rilevato che l’intervento rientrava nella tipologia di cui all’art. 32, comma 26, lettera a) della stessa legge e risultava quindi non condonabile per il divieto del successivo comma 27, lettera d), trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha sostenuto che la normativa regionale vigente al momento della chiusura dell’istruttoria consentiva la sanatoria delle opere in aree a vincolo relativo, richiamando il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e la legge regionale n. 19/2021, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022. In subordine ha chiesto la restituzione delle somme versate. L’amministrazione regionale si è costituita eccependo la natura vincolata del diniego e il silenzio-diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro del terzo condono richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato: in area vincolata la sanatoria richiede il concorso di tutti i requisiti previsti dalla norma, tra cui la riconducibilità dell’opera alle tipologie di minore rilevanza. L’ampliamento con creazione di nuovi volumi non rientra in tale categoria, con la conseguenza che il diniego comunale risulta legittimo.
Il Tribunale esclude che la natura relativa del vincolo o la normativa regionale possano ampliare l’ambito della sanatoria. La legge regionale n. 19/2021 è stata espunta dall’ordinamento dalla Corte costituzionale n. 252/2022, ma la questione non assume rilievo retroattivo: il procedimento di condono non era ancora definito e il rapporto non era esaurito.
Quanto ai profili procedimentali, il Collegio qualifica il provvedimento come atto vincolato. Ne deriva la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo utile, né un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare.
La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori segue un percorso distinto. Il Tribunale aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008, estensibile alle successive discipline in tema di condoni: esaurito il procedimento, l’amministrazione non è titolare di alcun residuo potere autoritativo e la controversia si colloca su un piano paritario. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a.
Il ricorso è respinto quanto all’impugnazione e la domanda restitutoria è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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