Il sequestro penale non impedisce l’ordine di demolizione del manufatto abusivo (TAR Sicilia n. 2470 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un manufatto abusivo non determina la nullità né l’illegittimità dell’ordine comunale di demolizione, non integrando un impedimento assoluto all’esecuzione dell’ingiunzione. Il destinatario è tenuto a un minimo onere di diligenza e collaborazione, consistente nella richiesta di dissequestro all’autorità giudiziaria al fine di provvedere alla rimessione in pristino. Nelle more della determinazione dell’autorità giudiziaria sull’istanza, il termine per la demolizione resta sospeso, senza che il suo decorso possa condurre all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. L’eventuale inesigibilità dell’adempimento per causa non imputabile rileva sul piano dell’accertamento dell’inottemperanza, non su quello della legittimità del provvedimento repressivo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile acquistato nel 2019, aveva ottenuto il permesso di costruire per un locale deposito con servizio igienico. A seguito di sopralluogo, la Polizia Municipale accertava la realizzazione di una struttura in cemento armato difforme dal titolo edilizio e redigeva verbale di sequestro giudiziario, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica. Il Comune emanava quindi l’ordinanza di demolizione, notificata nel maggio 2023.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendone la nullità per assenza di un elemento essenziale, ossia la possibilità giuridica dell’oggetto del comando, resa impossibile dal sequestro penale. Lamentava inoltre che l’ingiunzione non consentisse una sicura identificazione delle opere da rimuovere. Il Comune resisteva, sostenendo che il sequestro non paralizzasse l’ottemperanza. L’istanza cautelare veniva rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i contrastanti orientamenti sulla incidenza del sequestro penale sull’ordine di demolizione. Una prima impostazione ravvisa la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., per difetto della possibilità giuridica dell’oggetto (Cons. Stato, Sez. II, n. 1299 del 2024). Un orientamento intermedio ritiene il sequestro idoneo a incidere temporaneamente sugli effetti dell’ordinanza, che diviene eseguibile dal dissequestro.
Il Tribunale aderisce all’indirizzo secondo cui la sottoposizione a sequestro penale preventivo non esime il destinatario dall’ottemperanza, potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro al solo fine di provvedere alla demolizione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1310 del 2024). Il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti all’esecuzione dell’ingiunzione.
Il Collegio richiama l’art. 85 disp. att. c.p.p., che consente la restituzione delle cose sequestrate mediante domanda all’autorità giudiziaria, previa esecuzione di specifiche prescrizioni e salvo cauzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p. Riguardo al sequestro preventivo, la richiesta di dissequestro ai fini della demolizione fa venir meno la ragione stessa del vincolo; quanto al sequestro probatorio, gli accertamenti possono essere svolti anche nella forma dell’incidente probatorio.
Ne consegue che il minimo onere di diligenza e collaborazione non costituisce prestazione inesigibile: il termine per la demolizione è semplicemente sospeso nelle more della decisione sull’istanza di dissequestro. L’eventuale inesigibilità potrà semmai rilevare in sede di accertamento dell’inottemperanza, non sulla legittimità dell’ordine (TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 3354 del 2023). Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha contestato la realizzazione di opere difformi, bensì l’integrale abusività delle opere, essendo il titolo edilizio decaduto per assenza della comunicazione di inizio lavori e per il mancato deposito degli atti in materia previdenziale, assicurativa, di sicurezza e antisismica. La parte dispositiva descrive analiticamente il manufatto da rimuovere, con superficie, altezza e struttura. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione dei contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile
- Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate