Asciugatura e stoccaggio delle sonde fuori dal ciclo automatico di disinfezione (Cons. Stato n. 2356 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fase di asciugatura e stoccaggio delle sonde transesofagee, quando la lex specialis la qualifica come opzionale e la valorizza ai fini dell’attribuzione di un punteggio tecnico aggiuntivo, è concettualmente distinta dal ciclo di disinfezione in senso proprio. Il requisito minimo della gestione automatica dei cicli di disinfezione non si estende, pertanto, alla fase ulteriore di asciugatura, che resta estrinseca alla disinfezione. Ne deriva che l’operatore economico non è tenuto ad allegare una scheda tecnica autonoma del modulo accessorio, quando le relative specifiche risultino dalla relazione tecnica. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice, se conformi alla legge di gara e ai criteri predeterminati, sono sindacabili solo per irragionevolezza manifesta, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliero-universitaria ha indetto una procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, tra cui il lotto relativo a sterilizzatrici per sonde transesofagee. All’esito della valutazione, la società prima classificata è risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo superiore a quello della seconda classificata, che ha contestato l’esito.
La ricorrente ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria per asserita omissione delle schede tecniche dei dispositivi offerti, per violazione del requisito di automatismo del ciclo di disinfezione e per mancata indicazione del filtro dell’acqua tra i materiali di consumo. In via gradata ha contestato i punteggi attribuiti ai criteri di automatizzazione ed ergonomia e ha chiesto il risarcimento del danno. Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso; la società seconda classificata ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla documentazione tecnica. L’art. 16 del disciplinare imponeva, a pena di esclusione, l’inserimento delle schede tecniche originali e non editabili. Secondo il Consiglio di Stato il contenuto di tali schede è rinvenibile nel manuale d’uso e nella relazione tecnica presentati in gara, recanti le specifiche tecniche, il peso, le dimensioni e le caratteristiche del sistema. Non sussiste, quindi, alcuna omissione documentale.
Quanto al modulo accessorio di asciugatura, il Collegio ne afferma il carattere opzionale: esso era valorizzato nell’ambito dei parametri di qualità e funzionalità per l’attribuzione di un punteggio premiale. Da ciò discende che l’operatore non era tenuto ad allegarne una scheda tecnica autonoma, essendo comunque alcuni elementi richiamati nella relazione tecnica.
Il nucleo centrale dell’appello riguarda il requisito della gestione automatica dei cicli di disinfezione. La tesi dell’appellante muove dal presupposto che asciugatura e stoccaggio siano fasi indefettibili della sanificazione. Il Collegio ritiene erroneo tale assunto, ricavando dalla documentazione di gara due indici contrari: il capitolato individua l’oggetto principale nel solo apparecchio per la disinfezione, dotato di gestione automatica dei cicli; la possibilità di asciugatura rientra invece tra gli elementi premiali. L’esegesi testuale della legge di gara e il manuale utente confermano che il processo termina con la generazione del report da parte del disinfettatore, restando l’asciugatura fase ulteriore e aggiuntiva.
Il Collegio esclude anche la rilevanza escludente della mancata menzione del filtro dell’acqua: il capitolato non prescriveva tale indicazione a pena di esclusione, il componente è richiamato nella relazione tecnica e le parti soggette a usura risultano incluse nella garanzia.
Sul criterio ergonomia, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui le valutazioni di gara, se conformi alla lex specialis e ai criteri predeterminati, rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per vizi macroscopici, non potendo il giudice sostituire il proprio giudizio a quello della commissione (Cons. Stato, Sez. V, n. 9509 del 2025; Sez. VII n. 5392 del 2025; Sez. V n. 10195 del 2024; Sez. V n. 3663 del 2024). Il punteggio di cinque punti su dieci è stato attribuito valutando complessivamente la fornitura, con focus sul dispositivo principale. L’infondatezza dei motivi principali travolge la domanda risarcitoria proposta in via gradata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
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