Piano attuativo scaduto e stralci funzionali nella convenzione attuativa (TAR Lombardia n. 226 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un piano attuativo la cui convenzione sia scaduta senza integrale esecuzione delle previsioni pubbliche o private, e non ne sia stata dichiarata la decadenza, l’amministrazione comunale può provvedere al completamento degli interventi per lotti o stralci funzionali mediante appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano. La norma non richiede l’adozione di un nuovo piano attuativo in variante, né il coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree comprese nel comparto originario, quando la convenzione attuativa sia specificamente riferita alle opere da realizzarsi sulle aree del nuovo soggetto attuatore. La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria per la dichiarazione di pubblica utilità, ma non per il decreto di occupazione d’urgenza, che ha carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti. Le scelte tecniche dell’amministrazione in ordine al tracciato delle opere sono sindacabili solo per vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto.

Il Fatto

La controversia riguarda il complesso immobiliare denominato Vecchio Ponte, già sede di una cartiera, oggetto nel 1993 di un piano di recupero approvato dal Comune e attuato mediante tre convenzioni urbanistiche del 1994, 1998 e 2001. Gli impegni convenzionali risultano eseguiti solo in parte: con atto ricognitivo del 9 giugno 2020 il responsabile del procedimento dà atto della scadenza delle convenzioni e del mancato completamento delle opere di urbanizzazione, delle aree in cessione e delle opere compensative.

Nel frattempo l’assetto proprietario muta: una società diviene titolare di circa il 60% del complesso in esito a procedura esecutiva. Con convenzione del 5 agosto 2021, stipulata ai sensi dell’art. 93, comma 1-ter, L.R. Lombardia n. 12/2005, il Comune affida alla nuova società attuatrice la realizzazione degli interventi rimasti inattuati sul lotto di sua proprietà, tra cui l’adeguamento antincendio e i sottoservizi. Il Comune avvia quindi la procedura espropriativa di alcuni mappali di proprietà della ricorrente per consentire l’accesso all’autorimessa comunale. La società proprietaria impugna gli atti della procedura, deducendo la nullità della convenzione del 2021 e l’illegittimità derivata degli atti espropriativi, e chiede il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla pretesa nullità della convenzione del 2021, il Tribunale richiama l’art. 93, comma 1-ter, L.R. Lombardia n. 12/2005, che consente all’amministrazione di definire lotti o stralci funzionali per il completamento dei piani attuativi non completati e la cui convenzione sia scaduta, previa redazione di un atto ricognitivo dello stato di attuazione. La norma abilita la stipula di atti convenzionali aggiuntivi e modificativi senza necessità di un nuovo piano attuativo.

Il Comune ha fatto corretta applicazione della disposizione: constatata la scadenza del piano e delle convenzioni e il mancato completamento delle opere, ha proceduto per stralci funzionali, prendendo atto delle modifiche dell’assetto proprietario e stipulando con la nuova attuatrice una convenzione riferita alle sole opere ricadenti sulle sue aree. Non erano quindi necessari né un nuovo piano in variante, né il coinvolgimento della ricorrente. Le censure di illegittimità derivata degli atti espropriativi restano assorbite nel rigetto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo è stata inviata prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Le osservazioni della ricorrente sono state presentate e puntualmente controdedotte prima dell’approvazione del progetto definitivo. La società è stata quindi posta in condizione di interloquire in sede procedimentale.

Il terzo motivo, relativo all’assenza di interesse pubblico e all’irragionevolezza del tracciato dei sottoservizi, è infondato. Le controdeduzioni comunali evidenziano l’interesse pubblico al completamento della rete antincendio e degli impianti di illuminazione, con ultimazione di un cantiere fermo da anni e fonte di pericolo. La scelta del tracciato attiene al merito amministrativo, sindacabile solo per vizi macroscopici, e la motivazione fondata sull’esigenza di non interrompere l’attività degli uffici municipali è logica e ragionevole.

Sul quarto motivo, il Tribunale richiama il principio per cui la comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990 è necessaria per la dichiarazione di pubblica utilità ma non per l’occupazione d’urgenza, atto meramente attuativo dei provvedimenti presupposti (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 15.09.1999). Il quinto motivo è dichiarato ripetitivo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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