Subentro in alloggio ERP e convivenza non autorizzata: serve un titolo legittimo (TAR Lombardia n. 2359 del 24.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di alloggi ERP, il diritto di subentro presuppone che il richiedente faccia parte del nucleo familiare assegnatario all’atto dell’assegnazione ovvero vi sia stato legittimamente inserito in forza di provvedimenti che diano titolo al subentro, e che abbia convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al decesso di questi, essendo in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Non è sufficiente la materiale coabitazione con l’assegnatario, né la presenza nello stato di famiglia, in difetto di un formale atto autorizzativo dell’ente gestore. L’autorizzazione alla coabitazione per assistenza, prevista dall’art. 19 R.R. n. 4/2017, non comporta inserimento nel nucleo familiare e non produce effetti ai fini del subentro. La scadenza dell’ampliamento temporaneo triennale e la cessazione dell’assistenza per morte dell’assegnatario fanno venir meno ogni titolo alla permanenza nell’immobile.
Il Fatto
Il ricorrente risiedeva dal 2012 in un’unità immobiliare di proprietà del Comune di Milano, originariamente assegnata nel 2006 al padre e alla madre, quest’ultima unica componente del nucleo indicata nel contratto. Nel 2013 otteneva un ampliamento temporaneo del nucleo, scaduto nel 2016. Deceduto il coniuge, la madre chiedeva nel 2016 il subentro per sé sola; nel 2021 il ricorrente otteneva l’autorizzazione alla coabitazione temporanea per assistere la madre disabile. Alla morte di questa, nel 2022, presentava domanda di subentro nel contratto di locazione.
Il Comune di Milano rigettava l’istanza nel 2023, ritenendo la coabitazione temporanea priva di efficacia ai fini del subentro, e respingeva il successivo ricorso in opposizione con provvedimento del 20.12.2023. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR, deducendo violazione della L.R. Lombardia n. 16/2016 e dei regolamenti regionali, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure, trattate congiuntamente perché connesse. Muove dall’art. 12 L.R. Lombardia n. 16/2016 e dall’art. 21 R.R. n. 4/2017, che consentono il subentro ai componenti del nucleo presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza.
Il punto decisivo è che non basta il mero dato materiale della convivenza come fatto storico: occorre una convivenza legittima, cioè autorizzata dall’ente gestore in forza di valido titolo. L’alloggio ERP è fruibile solo dall’assegnatario e dai componenti del nucleo dichiarati all’atto della domanda. Il ricorrente, non incluso nel nucleo assegnatario originario, non era autorizzato ad abitare l’immobile se non in forza di appositi atti autorizzativi e nei limiti di questi.
Il primo titolo, l’ampliamento temporaneo ai sensi dell’art. 20, comma 7, R.R. 1/2004, era venuto a scadenza nel 2016. Il secondo, l’autorizzazione alla coabitazione ex art. 19 R.R. 4/2017, è espressamente dichiarato dal comma 4 inidoneo a produrre effetti ai fini del subentro e cessa con il venir meno della necessità di assistenza. Alla morte della madre, quindi, il ricorrente non aveva più titolo per risiedere nell’immobile.
La presenza nello stato di famiglia della madre non può sopperire alla mancanza di un formale atto di preventiva autorizzazione all’inserimento nel nucleo. Il requisito della continuità abitativa presuppone la dimora legittima, realizzata mediante inclusione espressa o provvedimenti che diano titolo al subentro. Il Collegio richiama i contenuti analoghi dell’art. 20 R.R. n. 1/2004, già derogati nella sostanza dalle fonti successive. La particolarità della vicenda e la natura degli interessi giustificano la compensazione delle spese. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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