Recinzione e muro in zona vincolata impatto minimo e autorizzazione paesaggistica (TAR Marche n. 235 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, nel testo vigente ratione temporis, esenta dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. La norma ha carattere derogatorio e va interpretata in senso stretto, con esclusione di letture analogiche. La condizione eccettuativa dell’assenza di alterazione va verificata in concreto, con rigoroso scrutinio di fatto. L’intervento di manutenzione e consolidamento di una recinzione già esistente, con muro di contenimento di dimensioni contenute e modesto impatto visivo, non richiede il titolo autorizzatorio e non lede il valore paesaggistico tutelato.

Il Fatto

Dopo gli eventi sismici del 1997 il Comune occupava d’urgenza parte di un’area di proprietà dei ricorrenti per realizzare una strada di soccorso. Consolidatasi l’occupazione, nel 2010 le parti stipulavano un contratto di permuta: il terreno interessato passava all’Amministrazione in cambio di una particella contigua ma posta a un piano inferiore, con dislivello di circa 60 cm. Le opere di asfaltatura, canalizzazione delle acque e rifacimento della recinzione, oggetto di un accordo preliminare, non venivano realizzate né menzionate nel contratto.

Con il tempo la strada si deteriorava e si profilavano cedimenti del sedime verso la proprietà sottostante. I ricorrenti presentavano quindi una SCIA nel maggio 2014 per sostituire la rete metallica e realizzare un muretto di cemento armato lungo circa dodici metri, dando inizio ai lavori. Il Comune sospendeva l’attività con ordinanza del giugno 2014, assumendo la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Seguiva, nell’aprile 2015, il provvedimento che dichiarava inefficace la SCIA, ordinava di non eseguire l’intervento e negava l’autorizzazione. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordinanza di sospensione. Quell’atto ha duplice contenuto: da un lato richiesta di integrazione documentale, con efficacia meramente endoprocedimentale; dall’altro sospensione ad tempus della SCIA, ottemperata e quindi esaurita. La mancata impugnazione non preclude perciò l’impugnazione autonoma del provvedimento definitivo.

Nel merito il Tribunale richiama l’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 e ne sottolinea la portata derogatoria per gli interventi minimali e paesaggisticamente irrilevanti. Il carattere eccezionale impone interpretazione stretta e verifica concreta dell’assenza di alterazione dei luoghi, come affermato dal TAR Toscana Firenze, sez. III, n. 90 del 2022.

Sul tema delle recinzioni la giurisprudenza citata (TAR Campania Napoli n. 803 del 2005, TAR Lombardia Milano n. 367 del 2005, C.G.A.R.S. n. 1548 del 2013, TAR Campania Salerno n. 1902 del 2015, TAR Umbria n. 571 del 2016) distingue lo ius excludendi alios dallo ius aedificandi in base alle caratteristiche del manufatto. Solo la recinzione di elevato impatto urbanistico richiede titolo abilitativo.

Nel caso concreto, pur in presenza di opere murarie, l’impatto è modesto, come dimostra la documentazione fotografica, e gli istanti si sono comunque muniti di SCIA per un intervento di manutenzione e consolidamento di recinzione preesistente, categoria rientrante nella deroga. L’opera risponde a esigenze di sicurezza ed è resa necessaria dalla strada realizzata dal Comune, che ne avrebbe dovuto sostenere l’onere. Neppure il vincolo idrogeologico rileva, mancando criticità effettive e avendo il manufatto funzione di contenimento degli smottamenti.

Il Collegio valorizza infine la sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, che ha escluso l’offensività della condotta e confermato l’assenza di incidenza sull’assetto del territorio. La domanda demolitoria è accolta, con annullamento dell’atto e condanna del Comune alle spese; la domanda risarcitoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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