Decadenza dall’autorizzazione per inattività dell’edicola e atto dovuto (TAR Lombardia n. 2366 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici per sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un anno, prevista dall’art. 22, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 114/1998, costituisce decadenza ex lege e si atteggia ad atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, non sindacabile nel merito salvo che ricorrano le specifiche ipotesi derogatorie o una proroga concessa su motivata richiesta anteriore alla scadenza. L’accertamento dell’inattività si fonda su un quadro fattuale complessivo — sopralluoghi in orari diversi, mancato pagamento del canone, irrisoria e discontinua entità delle forniture — idoneo a escludere una gestione continuativa del servizio. La contestuale revoca della concessione di suolo pubblico e l’ordine di rimozione del manufatto conseguono alla decadenza dell’autorizzazione, la cui caducazione ne travolge il titolo.
Il Fatto
La ricorrente era titolare dell’autorizzazione n. 4476 del 9.11.2020 per la vendita di quotidiani e periodici presso un’edicola su suolo pubblico in Milano. Con nota del 13.10.2022 il Comune avviava il procedimento di decadenza dell’autorizzazione e di revoca della concessione, contestando una prolungata sospensione dell’attività rilevata tra luglio e agosto 2022. La titolare replicava producendo ricevute di fornitura relative al periodo novembre 2020-ottobre 2022 e segnalando lo stato di degrado del chiosco e dei luoghi circostanti. Seguiva una nuova verifica in loco del 19.01.2023, con edicola chiusa, e il preavviso di decadenza. Con provvedimento del 17.04.2023 l’Amministrazione disponeva la decadenza dell’autorizzazione, la revoca della concessione e l’ordine di rimozione del manufatto. Impugnato l’atto, con motivi aggiunti veniva censurata anche la successiva nota di rigetto della richiesta di sostituzione, ampliamento e trasferimento del chiosco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Preliminarmente richiama l’art. 22, comma 5 del d.lgs. 114/1998, secondo cui il sindaco ordina la chiusura dell’esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti di fatto.
Dagli atti emerge che l’edicola è rimasta quasi sempre inattiva tra il 2020 e il 2023. Il Collegio valorizza una pluralità di elementi: i sopralluoghi della Polizia Locale del 19.10.2020, 4.01.2021, 27.07.2022, 29.08.2022 e 19.01.2023, eseguiti in orari diversi, che attestano la chiusura; le dichiarazioni dei commercianti della zona sull’assenza di funzionamento; il mancato pagamento del cosap per gli anni 2021-2023; la quantità irrisoria e poco varia dei prodotti acquistati; l’acquisto degli stessi da altra edicola anziché dal distributore di zona. Tali circostanze sono ritenute acclarate in modo evidente, sì da non richiedere ulteriore istruttoria.
Il Tribunale respinge l’argomento difensivo fondato sulle note partecipative e sulle ricevute di fornitura. La documentazione dimostra al più aperture sporadiche, non un’offerta di servizio continuativo agli utenti. Quanto al degrado da presenza di ratti, il Collegio condivide la lettura dell’Amministrazione: la costante e diligente presenza della titolare avrebbe contribuito ad alleviare la situazione e a prevenirne il peggioramento. Lo stato dei luoghi non costituisce causa giustificativa dell’inattività.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la revoca per inattività protratta per il periodo normativamente previsto è decadenza ex lege e si pone come atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, evitabile solo in presenza delle ipotesi derogatorie specificamente previste o di una proroga concessa su motivata richiesta anteriore alla scadenza (richiamata TAR Lazio, sez. II, 19 luglio 2011).
Ne consegue la legittimità e l’adeguatezza motivazionale dei provvedimenti impugnati. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.