Revoca del permesso UE lungo periodo e prognosi di pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 2962 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e il successivo comma 7 ne prevede la revoca quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio. Le condanne riportate dallo straniero per delitti di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi consentono di ritenere adeguata la prognosi di pericolosità operata dall’amministrazione, non essendo necessarie valutazioni particolarmente approfondite in presenza di tali condotte. Non sussiste contraddittorietà con il precedente giudizio favorevole che aveva condotto al rilascio del titolo, ove lo straniero non abbia dimostrato, nel considerevole lasso temporale di permanenza in Italia, di aver recepito le fondamentali regole di condotta. La revoca è legittima anche quando l’amministrazione abbia tenuto conto della durata del soggiorno, prospettando un titolo di permanenza biennale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Questore ha disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, contestualmente, ha rifiutato l’aggiornamento. Il provvedimento è fondato su due condanne: una per il reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, art. 474 cod. pen., e una per ricettazione, art. 648 cod. pen..
Il ricorrente deduce errore di fatto e carenza dei presupposti, rilevando che le condanne richiamate non avevano impedito il rilascio del permesso di lungo periodo nel 2016. Lamenta inoltre una non corretta valutazione della durata del soggiorno in Italia con il proprio nucleo familiare, profilo considerato dall’amministrazione solo per il rilascio di un permesso biennale previo pagamento di un contributo. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, e la tutela cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che esclude il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e dal successivo comma 7, che prevede la revoca quando le condizioni per il rilascio vengano a mancare.
Le condanne per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. — che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, risultano dal certificato del casellario — consentono di ritenere adeguata la prognosi di pericolosità operata dall’amministrazione. Il Collegio sottolinea che la commissione dei reati è avvenuta nell’esercizio dell’attività autorizzata di lavoratore autonomo del ricorrente, e che non sono necessarie valutazioni particolarmente approfondite in presenza di tali condotte.
Il Tribunale esclude poi la dedotta contraddittorietà rispetto al precedente e favorevole giudizio prognostico che nel 2016 aveva condotto al rilascio del titolo. Lo straniero, nel pur considerevole lasso temporale trascorso in Italia, non ha dimostrato di aver recepito le fondamentali regole di condotta alle quali avrebbe dovuto attenersi.
Risulta pertanto condivisibile il giudizio di pericolosità reso dalla Questura in ordine al rischio di reiterazione delle medesime condotte illecite. Il Collegio valorizza il fatto che l’amministrazione abbia comunque tenuto in considerazione la durata del soggiorno, prospettando la possibilità di ottenere un titolo che autorizzi la permanenza per un ulteriore biennio previo pagamento di un contributo.
Il ricorso è dunque infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione