Impianti pubblicitari, nozione di totem e limiti del Piano comunale (TAR Lombardia n. 2367 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impianti pubblicitari, la qualificazione del manufatto secondo le tipologie del Piano generale comunale si fonda sulla descrizione testuale recata dal Piano stesso e non sulle rappresentazioni grafiche esemplificative. L’Amministrazione non ha l’onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, essendo sufficiente che ne abbia dato conto in modo sintetico e che la motivazione complessivamente resa giustifichi l’atto. La non luminosità del totem attiene all’impianto nel suo complesso e non all’illuminazione di singoli pannelli, con la conseguenza che l’esigenza di rendere evidenti i prezzi dei carburanti non integra una deroga al Piano. Il limite massimo di altezza costituisce ragione assorbente rispetto ai profili di sicurezza stradale, che l’Amministrazione non è tenuta a esaminare quando il manufatto non rispetti i requisiti strutturali minimi.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di distribuzione di carburanti nel territorio comunale ed era titolare di un’autorizzazione triennale alla posa di cartelli e insegne pubblicitarie. Approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari, l’Amministrazione invitava la società a chiedere il rinnovo del titolo; in assenza di richiesta tempestiva, irrogava una sanzione e intimava la rimozione dell’insegna e di tre stendardi.

Presentata istanza di rilascio per una pluralità di impianti, il Comune formulava una richiesta di chiarimenti anticipando le ragioni ostative all’accoglimento in relazione all’impianto di tipo totem. Seguiva un’ordinanza di rimozione e oscuramento, quindi il diniego impugnato con cui l’Amministrazione rigettava l’istanza per la posa e il mantenimento di cinque impianti pubblicitari, diffidando alla rimozione. La società proponeva ricorso articolando plurime censure, incentrate sulle garanzie partecipative, sull’inquadramento del manufatto e sul difetto di istruttoria in materia di sicurezza stradale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla dedotta violazione delle garanzie partecipative. Se è vero che il provvedimento di diniego non richiama nel contenuto le osservazioni della parte privata, è altrettanto vero che il Comune vi ha puntualmente replicato con atto adottato il giorno successivo, riconducendo l’impianto alle categorie regolamentari ed escludendo l’autorizzazione in deroga al Piano. Il Tribunale richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa — Consiglio di Stato, sez. II, 03/07/2023, n. 6420, Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2024, n. 2011 e CGARS, sez. giur., 18 gennaio 2023, n. 68 — secondo cui non sussiste un onere di analitica confutazione, bastando la motivazione complessivamente resa.

Il secondo motivo, concernente l’inquadramento dell’impianto, è parimenti infondato. Il Piano recepisce le categorie dei mezzi pubblicitari di cui all’art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e definisce il totem come manufatto bidimensionale non luminoso a pilastro, con piedistallo e corpo a colonna, collocabile in prossimità dell’attività pubblicizzata. Nel caso concreto la struttura è bifacciale, alta da terra 590 cm, con pannelli non luminosi tra cui è inserita l’indicazione luminescente dei prezzi.

Il Tribunale supera le tre obiezioni della ricorrente. Quanto all’appoggio a terra, dal regolamento emerge solo l’esigenza di piedistallo e corpo a colonna, entrambi presenti, e la fotografia esemplificativa non è decisiva rispetto alla descrizione testuale. Quanto alla prossimità, l’impianto è collocato all’ingresso della stazione di servizio, nozione che si contrappone ai cartelli installabili lungo la rete viaria senza contiguità spaziale. Quanto all’illuminazione, va distinta quella del mezzo pubblicitario nel suo complesso da quella di singoli pannelli: lo stesso Piano qualifica non luminosi i cartelli a messaggio variabile nonostante i messaggi retroilluminati.

L’ultima doglianza, sul difetto di istruttoria e sulla mancata considerazione della sicurezza stradale, è infondata per ragioni di ordine logico. La motivazione dell’Amministrazione è vincolata, trattandosi di impianto che supera l’altezza consentita dal Piano, con divieto di totem superiori a 4,00 m. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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