Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1417 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accoglie il ricorso proposto avverso l’inerzia dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della pronuncia. Nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 114 c.p.a., il tribunale amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso del commissario in quanto la sua attività è ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della somma dovuta, oltre accessori.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata successivamente alla notifica della sentenza, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ritenuto il ricorso fondato. È decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e l’amministrazione non ha provveduto all’esecuzione del giudicato. L’inadempimento della pubblica amministrazione legittima l’esercizio dell’azione di ottemperanza, che nel caso di specie è stata proposta nelle forme di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Il collegio ha precisato che le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata estesa per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in coerenza con la funzione suppletiva del rimedio dell’ottemperanza.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.