Ordinanza di demolizione legittima anche verso il proprietario non autore dell’abuso (Cons. Stato n. 2373 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo può essere legittimamente adottata nei confronti del proprietario anche quando questi non sia l’autore della realizzazione dell’opera, poiché gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa e dall’eventuale buona fede del proprietario. L’Amministrazione non ha alcun obbligo di procedere prioritariamente nei confronti degli autori materiali dell’abuso, che potrebbero non avere più la disponibilità dell’immobile. L’ordinanza è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive nelle loro caratteristiche morfologiche, costruttive, dimensionali e ubicative e individua le violazioni accertate. Essendo atto vincolato, non assume rilievo il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, ove sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha ordinato alla proprietaria di un compendio immobiliare la sospensione dei lavori in corso e la rimozione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla osta del Parco e autorizzazione sismica, in difformità rispetto a una istanza di condono edilizio del 1995. Le opere contestate comprendevano l’ampliamento di un fabbricato destinato ad abitazione, un ulteriore corpo di fabbrica, una tettoia e una piscina.
La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, che ha rigettato il ricorso. La sentenza ha escluso la preesistenza dei manufatti, ha affermato il potere dell’Ente Parco di adottare l’ingiunzione e di dichiarare l’inottemperanza, ha rilevato il diverso oggetto dell’istanza di condono e ha ribadito la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione. Avverso tale decisione è stato proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’appello. Sul primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla prova testimoniale, osserva che la prova è stata implicitamente rigettata perché superflua: i testi avrebbero potuto riferire solo dello stato dell’immobile al momento della compravendita del 2018, non già dell’epoca anteriore al 1967 o della presentazione dell’istanza di condono.
Quanto all’individuazione degli autori degli abusi, il Consiglio afferma che l’ordinanza di demolizione può essere emanata verso il proprietario anche se non responsabile della realizzazione dell’opera. Gli abusi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, indipendentemente da dolo, colpa o buona fede, e non sussiste obbligo dell’Amministrazione di agire verso gli autori materiali, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3574 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1617 del 2024.
Sul riparto dell’onere della prova, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio secondo cui grava sul ricorrente l’onere di dimostrare l’ultimazione dell’opera entro una certa data, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5949 del 2025. Nel caso concreto l’istanza di condono dimostra che lo stato dell’immobile nel 1995 era diverso da quello attuale, mentre dall’atto di compravendita si ricava solo la consistenza del 2018.
Quanto alla motivazione, l’ordinanza è adeguata se contiene la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6301 del 2025); l’omesso avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 non rileva in virtù dell’art. 21-octies (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025). Sono inoltre inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sul potere acquisitivo e sulla pendenza dell’istanza di condono.
Sull’ultima censura, relativa alla necessità di distinguere le tipologie di abuso, il Collegio la ritiene generica e infondata, ribadendo che la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, per contrastare artificiose frammentazioni elusive (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7873 del 2025). Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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