Subentro alloggio ERP solo con autorizzazione dell’ente gestore (TAR Lombardia n. 1234 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte del discendente di primo grado richiede la convivenza autorizzata dall’ente gestore mediante provvedimento di ampliamento del nucleo familiare. La residenza anagrafica nell’immobile non supplisce alla mancanza dell’autorizzazione, poiché rilevano solo le convivenze assentite dall’ente gestore. La disposizione di riesame prevista dalla legge regionale, in quanto norma di carattere eccezionale, va interpretata restrittivamente e consente la riapertura della posizione solo a chi sia titolare di un’autorizzazione inferiore ai dodici mesi, non a chi non ne abbia mai ottenuta alcuna.

Il Fatto

Il Comune di Milano ha intimato al ricorrente il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato alla madre, occupato senza titolo. Il ricorrente vi risiedeva dal 1° settembre 2005 e non aveva mai comunicato la permanenza né era stato autorizzato ad abitarvi. L’amministrazione ha escluso ogni titolo al subentro, neppure ai sensi dell’art. 23, comma 12 bis, l. reg. n. 16/2016.

Il ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio e la presupposta diffida, deducendo violazione dell’art. 23, commi 12 e 12 bis, l. reg. n. 16/2016, del regolamento regionale e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sproporzione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’art. 23, commi 12 e 12 bis, l. reg. n. 16/2016 consente il subentro ai componenti del nucleo presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario, oppure a chi vi sia entrato per ampliamento autorizzato. Anche l’art. 20 reg. reg. n. 1/2004 ammette il subentro dei discendenti di primo grado rientrati nell’alloggio solo se la convivenza è stata autorizzata da almeno un anno.

Il ricorrente era rientrato nell’alloggio senza chiedere all’ente gestore l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo. A tale carenza non può supplire la residenza anagrafica: per costante giurisprudenza del Tribunale, richiamata nel testo (TAR Lombardia, Milano, III, 2 agosto 2013 n. 2058; 5 aprile 2011 n. 889), rilevano solo le convivenze autorizzate dall’ente gestore, non quelle di mero fatto o non assentite.

Quanto alla disposizione sul riesame, introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. d), l. reg. n. 28/2022, il Collegio ha ritenuto corretta l’interpretazione del Comune: la norma consente la revisione della posizione di chi dispone di un’autorizzazione inferiore ai dodici mesi, non di chi non ne abbia mai ottenuta alcuna. Il subentro costituisce istituto di favore che deroga alla regola della concorsualità tra aspiranti assegnatari, e i suoi confini vanno ricostruiti secondo il criterio di stretta interpretazione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2337/2020); a maggior ragione la norma eccezionale di riesame va letta restrittivamente.

Il provvedimento è dunque esente dai vizi di violazione di legge e difetto di istruttoria. Non sussiste difetto di motivazione: è chiaramente indicata la ragione dell’insussistenza dei presupposti del subentro, legata alla mancanza di autorizzazione, né l’amministrazione deve motivare ragioni ulteriori rispetto alla mancanza di titolo dell’occupante. Trattandosi di potere vincolato, non si configurano vizi di eccesso di potere. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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