Verifica di assoggettabilità a VIA e criteri localizzativi escludenti del piano rifiuti (TAR Toscana n. 1363 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, il criterio localizzativo escludente del piano regionale dei rifiuti che vieta l’insediamento a distanza inferiore a 200 metri dagli insediamenti residenziali va applicato assumendo la nozione di centro abitato del codice della strada, funzionale alla densità e continuità abitativa, con esclusione delle case sparse. Il criterio escludente fondato sulla pericolosità idraulica molto elevata non ha carattere assoluto: il suo valore ostativo è superabile mediante le opere di mitigazione previste dall’art. 8 della l.r. Toscana n. 41/2018. La valutazione tecnica dell’amministrazione in ordine al rischio idraulico e all’adeguatezza delle opere costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo irragionevolezza o travisamento. La raccomandazione, anziché la prescrizione, delle opere di mitigazione nella fase di screening è ragionevole, perché il giudizio di adeguatezza al livello di rischio R2 appartiene alla fase successiva del procedimento unico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietario e comodatario di un’unità abitativa nel centro abitato di un comune limitrofo, impugnano il decreto dirigenziale con cui la Regione Toscana ha escluso dall’assoggettabilità a VIA il progetto di un polo impiantistico per il recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti, da realizzarsi nel territorio di altro comune, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.
L’impianto, finanziato con fondi PNRR, è destinato alla successiva autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. I ricorrenti deducono la violazione dei criteri localizzativi escludenti dell’Allegato 4 al Piano regionale dei rifiuti: la distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato e la ricaduta in area a pericolosità idraulica elevata. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il provvedimento impugnato, all’esito di istruttoria partecipata, ha escluso impatti ambientali significativi ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, tenendo conto delle osservazioni dei comuni interessati, che non si sono espressi in senso negativo ma hanno solo richiesto misure di mitigazione. Su questa base ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità e passa al merito.
Quanto al primo criterio escludente, il punto 14 del par. 3.5 dell’Allegato 4 vieta l’insediamento a meno di 200 metri dagli insediamenti residenziali del centro abitato, escludendo le case sparse. Il Tribunale ritiene né irragionevole né illogico che l’amministrazione abbia assunto la nozione di centro abitato dal codice della strada, che valorizza densità e continuità degli insediamenti. Le delibere comunali di delimitazione collocano l’immobile dei ricorrenti oltre il confine del centro abitato e, in ogni caso, le ortofoto evidenziano che esso è casa sparsa, isolata rispetto agli altri edifici residenziali, secondo criteri già affermati dal TAR Toscana, sez. II, n. 237 del 2020. La ricorrenza del criterio penalizzante ha inoltre indotto l’amministrazione a imporre puntuali prescrizioni, tra cui lo studio delle emissioni odorigene sui recettori residenziali.
Sul secondo criterio, relativo alla pericolosità idraulica molto elevata, il Collegio osserva che esso non ha carattere assoluto: il suo valore ostativo può essere superato con le opere di cui all’art. 8 della l.r. n. 41/2018. L’istruttoria ha considerato la classificazione PGRA, la possibile riclassificazione P3 emergente dal Piano Strutturale Intercomunale e ha raccomandato la messa in sicurezza del sito per il battente duecentennale, con compenso dei volumi.
La scelta di raccomandare e non prescrivere le opere è ragionevole: l’adeguatezza al livello di rischio medio R2 non pertiene allo screening, ma alla successiva fase del procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. La valutazione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, non è inficiata dalla possibilità che le sopraelevazioni riguardino la sola porzione in ampliamento. Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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