Criteri di valutazione rideterminati dopo la conoscenza dei candidati (TAR Lombardia n. 2378 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le commissioni di concorso devono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di prendere conoscenza del nominativo dei candidati. Il principio ha valenza generale e si applica alle procedure di reclutamento dei professori universitari. È pertanto illegittima la rideterminazione dei criteri operata dalla commissione quando essa abbia già esperito la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nella procedura poi revocata. L’illegittimità inficia la regolarità della procedura nel suo complesso, anche se il ricorrente ha ormai conseguito la qualifica ambito e conserva solo l’interesse all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore confermato e professore aggregato presso l’Ateneo intimato, partecipava a una procedura di chiamata per un posto di professore di II fascia indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Si classificava secondo, con un distacco di soli 0,75 punti dal candidato risultato vincitore.
Dopo un’istanza di autotutela, il Rettore revocava la procedura ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/1990 e rimetteva gli atti alla commissione per una nuova predeterminazione dei criteri e una nuova valutazione. All’esito del riesame il divario tra i due candidati cresceva fino a 3,95 punti. Il ricorrente impugnava quindi il decreto rettorale di approvazione degli atti e chiedeva il risarcimento dei danni. Nelle more conseguiva la qualifica di professore associato, conservando l’interesse all’accertamento dell’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le commissioni debbono predeterminare i criteri di valutazione prima di conoscere i nominativi dei candidati, per evitare il sospetto che i criteri siano individuati per favorire o penalizzare taluno. Richiama in proposito la TAR Lombardia-Milano n. 747/2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5865 del 2017.
Nel caso concreto la commissione ha rideterminato i criteri non solo dopo aver conosciuto i candidati, ma dopo aver già svolto la valutazione nella procedura revocata e persino dopo la notificazione del ricorso giurisdizionale. La violazione dei principi è dunque evidente.
L’accoglimento del primo motivo ha portata assorbente: inficia la regolarità della procedura nel suo complesso e determina l’assorbimento delle ulteriori censure. Non ne deriva però l’annullamento, poiché il ricorrente ha conservato solo l’interesse all’accertamento dell’illegittimità.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti e liquida in via equitativa il danno complessivo in € 6.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’Amministrazione e del controinteressato.
Nota della Redazione
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