Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docente (TAR Campania n. 1444 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risulti la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con successivo decreto collegiale, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Il Fatto

Due docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 6860/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per distinti anni scolastici.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991 n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese.

La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato non al deposito della relazione sull’attività svolta, ma al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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