Requisiti di qualificazione e ordine di esame tra ricorso principale e incidentale (TAR Lazio n. 237 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso principale e il ricorso incidentale hanno entrambi natura escludente, essi vanno esaminati nell’ordine di presentazione e solo l’eventuale infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, permanendo in capo al ricorrente principale l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Le certificazioni di qualità richieste dalla lex specialis a pena di esclusione costituiscono requisiti essenziali di partecipazione e non mere componenti premiali dell’offerta tecnica, con la conseguenza che la loro assenza legittima l’esclusione. L’esclusione disposta per il riscontro negativo di un requisito non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento. La riduzione del raggruppamento temporaneo ex art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016 non è ammessa quando sia finalizzata a eludere un requisito carente ab origine.
Il Fatto
La ASL di Frosinone ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei pazienti in trattamento dialitico, per trentasei mesi e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, l’aggiudicazione è stata disposta in favore del raggruppamento temporaneo avente come mandataria la ricorrente principale, prima graduata.
Il secondo graduato ha segnalato alla stazione appaltante la carenza, in capo alla mandante del raggruppamento, delle certificazioni ISO 9001 e SA 8000. Dopo il soccorso istruttorio, l’amministrazione ha escluso il raggruppamento, annullato in autotutela l’aggiudicazione e disposto lo scorrimento della graduatoria. La ricorrente principale ha impugnato l’atto, proponendo anche motivi aggiunti dopo la stipula del contratto con la seconda graduata, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio premette che entrambi i gravami hanno efficacia escludente e possono quindi essere esaminati nell’ordine di presentazione, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, causa C-333/18. Il ricorso principale va scrutinato per primo, perché l’accoglimento dell’incidentale non farebbe venir meno l’interesse del ricorrente principale alla rinnovazione della gara.
Nel merito, la censura sulla violazione delle garanzie partecipative non è accolta: il provvedimento ha natura vincolata e l’esclusione per difetto di un requisito non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La stazione appaltante aveva comunque attivato il soccorso istruttorio, provocando il contraddittorio sui fatti posti a fondamento dell’esclusione. L’aggiudicazione era inoltre sottoposta alla verifica dei requisiti ex art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, con conseguente assenza di un affidamento tutelabile.
Quanto alle certificazioni, l’art. 15 del disciplinare e l’art. 13 del capitolato tecnico impongono il possesso delle ISO 9001 e SA 8000 a pena di esclusione, con l’unica deroga della dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura in corso. La mandante era priva della SA 8000 e per la ISO 9001 non risultava prodotta la dichiarazione richiesta. Il collegio esclude che la SA 8000 integri un requisito premiale dell’art. 17 del disciplinare, riferito a certificazioni maggiormente incentrate sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il terzo motivo è respinto: la disponibilità alla riduzione del raggruppamento è stata manifestata solo in sede processuale e comunque mirerebbe a superare una carenza originaria, non una perdita sopravvenuta dei requisiti, come chiarito dalla Cons. Stato, ad. plen., n. 2 del 2022.
I motivi aggiunti non trovano accoglimento. Il certificato ISO 9001 rilasciato da organismo britannico conserva validità, perché l’ente di accreditamento UKAS ha superato la valutazione inter pares e ha sottoscritto gli accordi EA/MLA, secondo l’insegnamento della Cons. Stato n. 9628 del 2023. La censura sull’omessa indicazione separata dei costi della manodopera è inammissibile per difetto di interesse: l’offerta è pressoché coincidente con la base d’asta e la modulistica telematica non contemplava il campo, con possibilità di sanatoria ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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