Il vincolo paesaggistico preesistente impedisce il silenzio assenso sul condono (Cons. Stato n. 2404 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria edilizia non si forma quando il manufatto sia stato realizzato in area sottoposta a un vincolo paesaggistico preesistente alla domanda stessa. Alla formazione del titolo tacito ostano sia la mancanza del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, sia il contrasto insanabile dell’opera con il vincolo. Il lungo tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il diniego è censurabile sotto il profilo del buon andamento amministrativo, ma non genera in capo all’istante un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione illegittima. Le circostanze non dedotte in primo grado non sono valutabili in appello alla luce del divieto di nova.

Il Fatto

Nel 1978 il dante causa dell’odierna appellante otteneva una concessione edilizia per recintare un suolo di proprietà nel Comune di Brindisi, sul quale realizzava alcuni piccoli box chiusi destinati ad attività di autocarrozzeria. Due ordinanze sindacali del 1979 e del 1980 intimavano la demolizione delle opere abusivamente realizzate. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985 veniva presentata domanda di condono edilizio; la ricorrente succedeva nella proprietà e proseguiva l’attività.

Il Comune comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e, nel 2018, rigettava la domanda di sanatoria. L’appellante impugnava il diniego e il parere contrario del Nucleo di valutazione paesaggistica, chiedendo il risarcimento in forma specifica; con motivi aggiunti impugnava anche l’annullamento della CILA. Il TAR Puglia, sede di Lecce, respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello per motivi aggiunti, ritenendo sussistente il vincolo paesaggistico già al momento della domanda. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se sulla domanda di condono si sia formato per decorso del termine il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35, comma 12, legge n. 47/1985, come sostenuto dall’appellante sul presupposto che la documentazione essenziale fosse stata depositata nel marzo 1997 e che il vincolo idrogeologico fosse sopraggiunto solo nel 2005.

La Sezione conferma la lettura del TAR. Le opere abusive risultano realizzate in zona vincolata ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, che imponeva una fascia di rispetto di 150 metri dal Canale Patri-Palmarini, mentre il manufatto sorgeva a circa 70 metri dal canale. Il vincolo paesaggistico era dunque preesistente alla domanda di condono.

Da tale accertamento discende l’impossibilità di maturare il titolo tacito. Alla formazione del silenzio assenso ostano, secondo la Corte, due ragioni concorrenti: la mancanza del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo e l’insanabile contrasto dell’opera con il vincolo stesso. La tesi dell’appellante sul dies a quo del termine biennale resta così superata dal dato sostanziale della preesistenza del vincolo.

Quanto al lungo lasso di tempo tra l’istanza del 1985 e il diniego del 2018, il Consiglio lo reputa censurabile sul piano del buon andamento amministrativo, ma non idoneo a fondare un legittimo affidamento dell’appellante, richiamando sul punto Cons. Stato, A.P. n. 9/2017. La circostanza è aggravata dalla natura critica dell’area dal punto di vista idrogeologico, già oggetto nel 2005 di un vincolo di inedificabilità assoluta.

Infine, la Corte rileva che gli elementi sulla tipizzazione dell’area da parte del PRG come F1-Attrezzature urbane sono stati introdotti solo in appello e non sono quindi valutabili, in forza del divieto di nova di cui all’art. 104 cod. proc. amm. Tali profili potranno essere verificati dal Comune in sede di attuazione dei provvedimenti di ripristino, per valutare l’eventuale possibilità di evitare la chiusura dell’attività e la perdita dei posti di lavoro. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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