Posti letto RSA e delocalizzazione: sindacato limitato alla credibilità logica (TAR Sicilia n. 2412 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di politica sanitaria relative alla distribuzione e alla disponibilità dei posti letto presso le RSA afferiscono al merito dell’agere amministrativo e sono espressione di ampia discrezionalità. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò circoscritto al parametro della credibilità logica, non potendosi sostituire alla valutazione dell’amministrazione. Il diniego di delocalizzazione dei posti letto destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer è legittimo quando risulta analiticamente motivato e fondato su dati occupazionali verificati e non smentiti. Gli indici occupazionali riferibili al periodo di emergenza COVID non sono idonei, di per sé, a inficiare la valutazione amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una RSA in accreditamento istituzionale, articolata in un modulo da 20 posti letto per pazienti affetti da Alzheimer e 18 per anziani e adulti non autosufficienti. Per contenere i costi di mantenimento e scongiurare ulteriori licenziamenti, chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di poter delocalizzare n. 10 posti letto del modulo Alzheimer presso un’altra struttura.

L’A.S.P. rigettava l’istanza, rilevando che l’indice di occupazione del modulo Alzheimer era pari al 78% nel 2019, in crescita rispetto al 61% del 2018 e in linea con i dati 2016 e 2017, con il rischio di un deficit assistenziale territoriale. La società impugnava la nota dinanzi al TAR Sicilia, deducendo carenza di presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 32 e 97 Cost., chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: le scelte in materia di distribuzione dei posti letto presso le RSA attengono al merito amministrativo, trattandosi di valutazioni altamente discrezionali. Il sindacato giurisdizionale è dunque limitato al parametro della credibilità logica, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

Su questa premessa il TAR verifica la tenuta del provvedimento impugnato, che ritiene analiticamente motivato. Il diniego si fonda su dati occupazionali precisi, esposti per annualità, dai quali emerge un trend in crescita della domanda di posti letto per la patologia considerata.

Il riscontro istruttorio conferma la veridicità di tali dati: dal documento “Riepilogo indice occupazionale 2017-2020” depositato in giudizio risulta che i valori riportati nel provvedimento corrispondono alla realtà. La scelta amministrativa appare pertanto credibile e logica, non riscontrandosi alcuna flessione significativa rispetto alla richiesta di posti letto.

Il Collegio esclude poi la rilevanza degli indici occupazionali del primo semestre 2020, pari al 47%, in quanto influenzati dalle misure di lockdown adottate per l’emergenza COVID-19, che avevano imposto la limitazione dei nuovi ricoveri ai soli casi non differibili. Il dato, dunque, non è idoneo a smentire la valutazione dell’amministrazione.

Il TAR stigmatizza, infine, la mancata produzione, in vista dell’udienza pubblica, di dati aggiornati sugli indici occupazionali del 2020, nonostante il tempo trascorso: tale omissione impedisce di suffragare la tesi ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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