Incarico componente Nucleo di Valutazione e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 298 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di conferimento di incarichi a professionisti non inseriti nella struttura organica dell’ente non costituiscono procedure concorsuali di accesso all’impiego pubblico. Il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione esprime autonomia privata e non potestà amministrativa, essendo funzionale a un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della parasubordinazione. La successiva revoca dell’incarico ha natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale. La controversia è pertanto devoluta al giudice ordinario, che assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto, e il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione indetta dal Comune per l’individuazione del componente monocratico del Nucleo di Valutazione. L’amministrazione aveva dapprima conferito l’incarico a un altro candidato con proprio decreto, poi revocato quel provvedimento e indetto una nuova selezione. Il ricorrente, rimasto l’unico candidato, ha impugnato la revoca e la nota di rigetto della propria istanza di nomina, dolendosi della violazione del bando e del legittimo affidamento.
Con successivi motivi aggiunti ha avversato gli atti con cui l’ente ha confermato la revoca, ha preso atto delle istanze pervenute e ha nuovamente costituito il Nucleo, oltre alle note recanti gli esiti dei colloqui. Il Tribunale ha accolto in fase cautelare le istanze di tutela interinale, rilevando il difetto di motivazione sulla candidatura del ricorrente. La questione giunge così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente. Ad avviso del Tribunale, la procedura di nomina del componente monocratico del Nucleo non può essere qualificata come selezione concorsuale. Manca, in particolare, l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, presupposto richiamato dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del giudice del riparto, condivisa, secondo cui il conferimento di un incarico a un professionista esterno alla struttura organica dell’ente costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata. Esso è funzionale all’instaurazione di un rapporto di parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo, anche quando la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive dall’ente (Cass. Sez. Un. n. 9314 del 2022; TAR Calabria n. 243 del 2023).
Da tale qualificazione discende che anche la successiva revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, configurandosi come recesso contrattuale. La cognizione della controversia spetta quindi al giudice ordinario, il quale assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto. Il Collegio richiama altresì il principio per cui le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d’opera non costituiscono procedure concorsuali (Cass. Sez. Un. n. 8522 del 2012).
In applicazione di tale indirizzo, il Tribunale ritiene che nella fattispecie il conferimento e la revoca siano espressivi dell’esercizio di un potere di natura non autoritativa, in una procedura non concorsuale. Il ricorso è pertanto deciso con sentenza in forma semplificata e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. L’azione potrà essere riproposta innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
La soccombenza meramente formale, derivante dalla decisione in rito, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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