Destituzione del poliziotto dopo condanna irrevocabile e termini del procedimento disciplinare (TAR Emilia-Romagna n. 366 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, anche ove l’annullamento riguardi taluni capi di imputazione per intervenuta prescrizione, trova applicazione il termine perentorio di centottanta giorni previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 per promuovere il procedimento disciplinare finalizzato alla destituzione. Il dies a quo decorre dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza irrevocabile, da intendersi come acquisizione di copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità; il dies ad quem coincide con la data di adozione del provvedimento e non con quella della sua comunicazione. I termini endoprocedimentali degli artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981 non hanno natura perentoria. La mancata comunicazione del nominativo del funzionario istruttore non invalida il procedimento, essendo l’interessato abilitato a ricusarlo per incompatibilità in ogni tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha riportato condanna irrevocabile per rapina e sequestro di persona commessi in danno di un cittadino extracomunitario, in concorso con altri colleghi e senza concessione di attenuanti. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente al reato di lesioni, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in tre anni e dieci mesi e confermando nel resto la condanna.
Sospeso cautelativamente dal servizio dal 2012, il ricorrente ha subito nel 2020 la destituzione con decreto del Capo della Polizia. Ha impugnato la sanzione espulsiva davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento, il difetto di motivazione e di proporzionalità, la mancata notifica del funzionario istruttore e la disparità di trattamento rispetto a un collega condannato per i medesimi fatti. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il primo e il secondo motivo non hanno pregio: non vi è dubbio sulla presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, poiché l’assoluzione limitata ad alcuni capi ovvero la pronuncia in rito di intervenuta prescrizione, circoscritta a singoli capi di imputazione, restano irrilevanti. Confermata la condanna per rapina e sequestro di persona, risulta corretta l’applicazione dell’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990, con il termine di centottanta giorni pacificamente rispettato.
Quanto alla decorrenza, la giurisprudenza è pacifica nel fissare il dies a quo al momento della conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, da intendersi come conoscenza giuridicamente certa derivante dall’acquisizione di copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6828/2020 e da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14/2022. Il dies ad quem coincide invece con la data di adozione del provvedimento e non con quella della successiva comunicazione. La non perentorietà dei termini endoprocedimentali è confermata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2006.
Privo di pregio è anche il terzo motivo: ai sensi dell’art. 108, primo comma, d.P.R. n. 3/1957, la mancata comunicazione del nome del funzionario istruttore non invalida il procedimento, potendo l’interessato ricusarlo per incompatibilità in ogni tempo e dedurre tale incompatibilità in sede di impugnativa.
Il quarto e il quinto motivo non meritano adesione. L’Amministrazione ha svolto una autonoma valutazione dei comportamenti accertati in sede penale, attribuendo puntuali responsabilità per violazione dei doveri contrari al giuramento, in ragione della gravità dei fatti e dell’abuso della qualifica di appartenente alle forze dell’ordine. La censura di disparità di trattamento presuppone un’assoluta equivalenza tra le situazioni fattuali, che nel caso non sussiste: l’Amministrazione ha evidenziato le differenze tra i due imputati sotto il profilo delle mansioni, dell’età, dell’anzianità di servizio, del ruolo avuto nella vicenda penale e dei precedenti disciplinari, come richiesto da Cons. Stato, sez. V, n. 256/2024.
Infine, è infondata la censura di difetto di proporzionalità della destituzione, stante l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dei fatti e l’obiettiva gravità delle condotte. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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