Revoca del contributo de minimis e superamento del massimale per impresa unica (C.G.A.R.S. n. 241 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti de minimis, il provvedimento che dispone il ritiro del contributo a seguito dell’accertato superamento del massimale riferito all’impresa unica non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 né esercizio del potere di autotutela, ma costituisce provvedimento di ritiro adottato in esecuzione della normativa europea e della disciplina di concessione, in esito a controlli ex post. L’art. 7 del regolamento U.E. n. 1407/2013 non introduce un’applicazione retroattiva generalizzata del regolamento, ma si limita a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti conformi al regolamento previgente. Il beneficiario di un contributo concesso in via provvisoria non è titolare di una situazione consolidata meritevole di tutela sotto il profilo dell’affidamento, ma di una mera aspettativa, essendo stato edotto sin dall’origine delle condizioni e delle conseguenze del beneficio.
Il Fatto
La società appellante ottenne nel 2014 la concessione provvisoria di un contributo de minimis previsto da un bando regionale adottato in attuazione del regolamento CE n. 1998/2006. In esito ai controlli successivi, l’amministrazione regionale accertò che, nell’ambito del medesimo procedimento, un distinto contributo era stato concesso a una società partecipata in misura maggioritaria dalla beneficiaria, con superamento del massimale riferito all’impresa unica.
Avviato il procedimento, l’amministrazione dispose la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, oltre interessi. Il TAR Sicilia respinse il ricorso. La società propose appello, contestando la disciplina applicabile ratione temporis e l’uso del potere di autotutela, e chiese la riforma della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. richiama i principi già affermati in materia dal medesimo Consiglio, tra cui la decisione n. 740 del 23 luglio 2021. L’art. 107 T.F.U.E. vieta in linea di principio gli aiuti di Stato; gli aiuti di importanza minore non incidono sugli scambi per la loro modesta entità, ma la relativa disciplina, in quanto derogatoria, è di stretta interpretazione e resta fermo il massimale complessivamente erogabile.
La Corte esamina la censura sull’art. 7, comma 1, del regolamento U.E. n. 1407/2013. L’appellante sosteneva che tale norma estendesse in via generale il regolamento agli aiuti anteriori e che dovesse aversi riguardo alla sola autodichiarazione prodotta in sede di gara. La tesi non è condivisa: il comma 3 della stessa disposizione si limita a prevedere l’esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti conformi al regolamento previgente, mentre il comma 1 subordina l’applicazione agli aiuti che rispettino tutte le condizioni del regolamento.
La Corte valorizza la disciplina della concessione contenuta nel decreto di finanziamento, che qualifica il contributo come provvisorio, ne prevede il ricalcolo definitivo dopo la rendicontazione e contempla espressamente la revoca per il venir meno dei requisiti. La società aveva sottoscritto il decreto per accettazione; successivamente l’amministrazione aveva richiesto chiarimenti sull’incompatibilità della partecipazione, senza ottenere riscontro.
Ne deriva che l’amministrazione ha correttamente proceduto al ritiro del contributo dopo aver verificato il superamento del massimale di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. La posizione del privato non è di affidamento: questi era stato edotto sin dall’inizio delle conseguenze della propria condotta, e il provvedimento attributivo del vantaggio in contrasto con la normativa comunitaria lede la parità concorrenziale.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese del grado per la particolarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.