Porto d’armi per difesa personale: rinnovo e verifica dei presupposti attuali (TAR Marche n. 237 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi per difesa personale è un provvedimento di polizia non perpetuo. In occasione di ogni richiesta di rinnovo l’amministrazione competente deve verificare autonomamente la permanenza dei presupposti che ne giustificano il rilascio, con la conseguenza che si apre un procedimento distinto rispetto a quelli sfociati nei rinnovi precedenti. Non sussiste alcun automatismo in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia: il beneficio è riservato a chi opera in contesti particolari, non a chi sia astrattamente esposto a rischio per l’attività svolta. Il diniego che si fondi sul mutamento della situazione di fatto rispetto ai rinnovi anteriori non è affetto da difetto di motivazione. Sono inconferenti i richiami agli artt. 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241/1990, non venendo in rilievo la revoca di un provvedimento consolidato.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Ancona, era titolare da molti anni del porto di pistola per difesa personale, concessogli nel 1992 quando operava presso il nucleo catturandi di Palermo e poi rinnovato nei quinquenni successivi. Trasferito nelle Marche, presentava istanza di rinnovo.

Con decreto del 12 luglio 2011 la Prefettura respingeva la richiesta. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche, contestando la motivazione e deducendo vizi procedimentali: mancata considerazione dell’esposizione a ritorsioni anche fuori regione, insufficienza del parere del Questore, inattendibilità di quello del comandante di compagnia, violazione dell’art. 10-bis e degli artt. 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241/1990, omessa audizione personale. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 29/2012.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma le ragioni già espresse in sede cautelare, precisandole nel merito. Il richiamo alle circolari ministeriali del 1990 e del 2003 è irrilevante, perché la Prefettura non ha contestato il possesso dei requisiti psico-fisici per la legale detenzione delle armi né ha prospettato un loro abuso.

Il punto centrale è la natura della licenza: i ripetuti rinnovi dimostrano che si tratta di un provvedimento di polizia non perpetuo, dovendo l’autorità valutare a ogni scadenza la permanenza dei presupposti, in applicazione del principio per cui i privati non sono in via generale autorizzati alla detenzione delle armi da fuoco. È quindi irrilevante che il titolo sia stato più volte rinnovato.

Quanto alla posizione specifica, il ricorrente dispone già dell’arma in dotazione, portabile anche fuori dall’orario di servizio. Molti appartenenti alle Forze di Polizia sono astrattamente esposti a minacce, ma ciò non attribuisce il diritto alla licenza: il beneficio riguarda solo chi opera in contesti particolari. Le Prefetture avevano rilasciato il titolo quando il ricorrente operava in Sicilia, in un periodo storico peculiare, presso il nucleo catturandi. Venuto meno quel presupposto, legittimamente la Prefettura di Ancona ha esaminato il contesto locale e la natura delle indagini svolte nel territorio marchigiano.

I pareri acquisiti non meritano le critiche dedotte: quello del Questore, seppure sintetico, si fonda sull’assenza di aggressioni o minacce nel periodo considerato e sull’uso possibile dell’arma in dotazione; quello del comandante di compagnia è dettagliato e coerente, restando irrilevante l’asserito rapporto conflittuale, privo di prova.

Le censure procedimentali sono infondate: gli artt. 21-quinquies e 21-octies non si applicano, perché il rinnovo apre un procedimento autonomo e non viene in rilievo la revoca; l’art. 10-bis è rispettato, essendo le osservazioni dell’interessato coincidenti con l’istanza e già esaminate; nessuna norma impone l’audizione personale nel procedimento ampliativo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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