Debiti del militare e sanzione disciplinare (TAR Marche n. 240 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera sottoposizione del militare a un pignoramento non integra di per sé la violazione dell’art. 732, comma 6, lett. d), del d.P.R. n. 90/2010. La norma non tutela il creditore, ma l’immagine dell’amministrazione e l’affidabilità del militare. In sede disciplinare vanno perciò esaminate le circostanze di fatto in cui il credito è maturato e non è stato onorato, valutando l’episodicità della condotta, le cause di forza maggiore e le oggettive difficoltà economiche. L’assenza di una volontà dolosa di sottrarsi ai propri impegni, unita alla brevità del periodo dei mancati pagamenti, esclude la gravità della mancanza disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un nucleo radiomobile, impugnava la sanzione della consegna di giorni uno irrogatagli dal comandante di Compagnia e il decreto con cui il comandante provinciale aveva respinto il ricorso gerarchico. L’addebito consisteva nell’aver omesso di versare l’assegno di mantenimento in favore delle due figlie per le mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, in ottemperanza a un provvedimento del Tribunale di Fermo, per un importo capitale di euro 1601,00, come da pignoramento presso terzi notificato al Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.

Il militare rappresentava che la mancata corresponsione derivava da un accordo con l’ex coniuge, nell’ambito di una complessa vicenda di separazione e divorzio, e che egli continuava comunque a pagare la rata del mutuo e i ratei dei finanziamenti accesi per esigenze familiari. Deduceva violazione di legge nell’applicazione degli artt. 732 e 713 del d.P.R. n. 90/2010, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta sproporzionalità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglieva il ricorso, richiamando l’impianto già delineato in sede cautelare. Muoveva dalla ratio dell’art. 732, comma 6, lett. d), del d.P.R. n. 90/2010, limitatamente all’ipotesi di non onorare i debiti. La norma non è volta ad apprestare tutela al creditore, che dispone dei rimedi civilistici, bensì a evitare che il militare, per far fronte agli impegni, svolga attività extralavorative poco dignitose, si ponga alla mercé di usurai o di soggetti malavitosi, abusi della propria posizione per ottenere credito, o giunga a commettere reati per procurarsi denaro. In tutti questi casi la condotta lederebbe l’immagine dell’amministrazione e l’affidabilità del carabiniere.

Da tali premesse il Tribunale traeva la conseguenza che non tutti i debiti sono uguali. Pur non spettando all’amministrazione verificare la fondatezza della pretesa del creditore, in sede disciplinare vanno esaminate le circostanze in cui il credito è maturato e non è stato onorato: l’episodicità della condotta e l’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore, tra cui le difficoltà economiche conseguenti a separazione o divorzio. Tali considerazioni trovano conferma nella Direttiva del Comandante Generale dell’Arma del 7 agosto 2017, n. 67/3, secondo cui la mera sottoposizione a pignoramento non integra di per sé la violazione, e nell’operato dei comandanti che avevano chiesto chiarimenti proprio per valutare l’eventuale archiviazione.

Quanto all’istruttoria, il Collegio rilevava il non perfetto riscontro alle richieste di chiarimenti, ma richiamava l’art. 18, comma 3, della L. n. 241/1990, che vieta di richiedere al dipendente atti già in possesso dell’amministrazione. I cedolini mensili evidenziavano trattenute per euro 345,00 a titolo di cessione assicurata e per euro 422,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio, cui si aggiungeva la rata del mutuo di euro 669,00. Sottraendo tali somme dallo stipendio medio residuavano meno di 500,00 euro per il sostentamento.

Il Tribunale riteneva quindi provate sia le oggettive difficoltà economiche, sia l’assenza di una volontà dolosa di sottrarsi agli impegni, non essendo emerso l’impiego delle somme per spese voluttuarie. Rilevava inoltre che i mancati pagamenti avevano riguardato un arco temporale limitato. Il ricorso era pertanto accolto, con annullamento della sanzione e del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, mentre le spese venivano compensate in ragione della peculiare vicenda contenziosa, non esportabile automaticamente a situazioni analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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