Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e modifica amministrativa dell’atto impugnato (TAR Sicilia n. 2432 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, dopo la sua proposizione, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che modifica quello impugnato e la parte non impugni l’atto sopravvenuto, perdendo così l’utilità della decisione sul ricorso originario. La questione rilevata d’ufficio è posta a fondamento della decisione se indicata in udienza dal giudice e verbalizzata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.; la forma dell’ordinanza con termine alle parti è richiesta solo se la questione è rilevata dopo il passaggio in decisione. La relativa disciplina non ammette estensione analogica a casi non previsti.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare dell’incarico di Dirigente del Servizio di Polizia municipale, ha impugnato la delibera della Giunta comunale con cui quel servizio è stato ricondotto nell’Area I, con conseguente perdita dell’incarico dirigenziale. Il ricorso, notificato nel dicembre 2020 e depositato nel gennaio 2021, articolava motivi di violazione della legge n. 65 del 1986, della legge n. 241 del 1990, del regolamento comunale sul Corpo di polizia locale, nonché dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di autonomia della Polizia municipale e di previa consultazione sindacale.

Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La parte ha rinunciato alla fase cautelare e ha chiesto il passaggio in decisione sulla base degli scritti. All’udienza pubblica del 1° luglio 2024 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare una questione rilevata d’ufficio: l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta modifica dell’atto impugnato. Il Collegio ritiene di poterla porre a fondamento della decisione senza necessità di ordinanza, richiamando un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, IV n. 10348 del 2022), sostenuto da due argomenti.

Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. prevede che la questione sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, con atto a verbale e senza altre formalità. L’avviso alle parti con ordinanza e termine per dedurre è previsto solo per l’ipotesi in cui la questione sia rilevata dopo il passaggio in decisione. Estendere tale formalità ai casi non previsti comporterebbe, secondo il Collegio, un aggravio dei tempi del processo.

Sul piano sistematico, l’avviso mira a evitare la sorpresa processuale, ossia l’ipotesi in cui la parte veda decisa la controversia in modo imprevedibile senza poter far valere il proprio punto di vista. Tale esigenza non ricorre quando la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza accettando il rischio di una pronuncia in sua assenza. Nella specie il ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, accettando il rischio di una sentenza in rito.

Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Successivamente al deposito, la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 7 del 2021, con cui ha modificato il provvedimento impugnato collocando il servizio di Polizia municipale in posizione di staff rispetto al Sindaco. La mancata impugnazione di tale atto determina, per il Tribunale, la perdita dell’interesse alla trattazione. Il Collegio compensa le spese in considerazione della risalenza della causa e della sua definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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