Condono edilizio in area vincolata vincolato al parere negativo della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3582 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il diniego di condono edilizio ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, costituisce atto vincolato al parere negativo della Soprintendenza: le valutazioni riservate all’autorità preposta alla tutela del vincolo si esauriscono con l’adozione del parere, senza che al Comune residui alcun ulteriore potere valutativo. Ne deriva l’irrilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, nonché l’infondatezza del dedotto difetto di motivazione, essendo l’atto congruamente integrato dal rinvio al parere negativo. La tecnica di integrare i motivi mediante rinvio per relationem a censure contenute in scritti non notificati viola il principio di specificità dei motivi ex art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, cod. proc. amm.. Il divieto di bis in idem opera anche in assenza di giudicato formale e preclude la delibazione di censure già scrutinate con sentenza resa su atto presupposto legato da stretto vincolo di consequenzialità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha respinto la propria istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003, avente ad oggetto un fabbricato edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il diniego si fondava sul parere di incompatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, recante anche l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Detto parere era stato impugnato con separato ricorso, definito con sentenza del TAR che ne aveva disposto il rigetto, salvo che per l’ordine di riduzione in pristino, annullato per vizio di incompetenza dell’ente tutorio. Nel giudizio sul diniego il Comune non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. dei profili di inammissibilità del primo motivo. La doglianza di illegittimità derivata non riproduce le censure già svolte avverso il parere, ma si limita a richiamarle per relationem. L’atto processuale richiamato non risulta notificato alla controparte, ma solo depositato. La tecnica integrativa viola quindi l’art. 40 cod. proc. amm. e il principio di specificità dei motivi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Lo scrutinio nel merito è inoltre inibito dal divieto di bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. La preclusione opera anche quando sia chiesto l’annullamento di provvedimenti diversi legati da stretto vincolo di consequenzialità. Il diniego di condono è atto rigorosamente vincolato alle valutazioni soprintendentizie e conclude il medesimo procedimento di sanatoria; le censure erano già state vagliate con esito reiettivo. Il divieto si applica anche in assenza di giudicato formale, per esigenze di certezza del diritto.

Nel merito, le doglianze di vulnerazione delle garanzie procedimentali e di difetto di motivazione sono infondate. Il richiamo all’art. 7 legge n. 241/1990 è inconferente, trattandosi di procedimento a istanza di parte. Quanto all’art. 10-bis, il diniego è atto vincolato dal parere negativo: il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 si applica ai soli provvedimenti discrezionali. Il ricorrente ha poi omesso di indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.

Il carattere vincolato dell’atto comporta anche l’infondatezza della censura di motivazione, integrata dal rinvio al parere paesaggistico. La disparità di trattamento non è predicabile assumendo a parametro un atto contra legem. Infine, a fronte di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neppure in caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto respinto; nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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