Diniego di nomina a guardia giurata tra prova penale e giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 2433 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime probatorio del processo penale, improntato al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non vincola la valutazione dell’Amministrazione nel giudizio sul requisito della buona condotta richiesto per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata. I fatti oggettivamente descritti dalle dichiarazioni raccolte in sede penale possono quindi essere posti a base del diniego prefettizio, purché il ragionamento deduttivo non presenti vizi logici o errori di fatto. Il diverso criterio del più probabile che non, proprio del giudizio amministrativo, consente di valorizzare anche circostanze non raggiunte dal rigore probatorio richiesto per la condanna. Un unico episodio di peculiare pregnanza e significativa gravità è idoneo a dimostrare il venir meno del requisito prognostico di affidabilità futura, senza necessità di una condanna definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con il quale il Prefetto aveva respinto l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, proposta dall’istituto di vigilanza presso cui lavorava. Il diniego si fondava sul parere della Questura, che valorizzava un arresto risalente al 2007 per il reato di rapina in concorso, episodio verificatosi presso l’istituto bancario in cui il ricorrente prestava servizio.

Il processo penale si era concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto, confermata in appello. L’Amministrazione riteneva comunque sintomatica una particolare negligenza nella vigilanza e il legame di parentela con uno degli autori della rapina. Il ricorrente deduceva l’assenza di autonoma istruttoria, il carattere episodico del fatto e l’inidoneità del solo rapporto di parentela a fondare il diniego, chiedendo anche il risarcimento del danno per perdita della chance lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i regimi probatori. Il processo penale impone la prova al di là di ogni ragionevole dubbio; il giudizio amministrativo si accontenta del criterio del più probabile che non. Tale diversità influisce sul rigore probatorio imposto alle Autorità amministrative, le quali possono utilizzare anche i fatti oggettivamente descritti dalle dichiarazioni di parti nel processo penale, purché il ragionamento non presenti vizi logici o errori di fatto.

Nel caso concreto, osserva il TAR, la partecipazione del ricorrente non è stata affatto esclusa con certezza dalla sentenza penale: semplicemente non si è raggiunto il livello probatorio richiesto in quella sede. Le dichiarazioni dirette e de relato, unite alle modalità di svolgimento dei fatti, risultano quindi correttamente valutate dall’Autorità amministrativa nel ritenere insussistente la buona condotta.

Il Collegio ribadisce che un episodio di tale gravità sintomatica è idoneo a dimostrare il venir meno del requisito prognostico di affidabilità futura. L’Autorità prefettizia può articolare il giudizio negativo sulla personalità dell’interessato anche sulla scorta di un unico episodio, ove appaia di peculiare pregnanza e significativa gravità (richiamata Tar Catania sentenza 1820 del 2024).

La valutazione richiesta per il decreto di nomina è, del resto, più stringente di quella per il porto d’armi, imponendosi la verifica di una condotta improntata al massimo rispetto della legalità (citate Cons. Stato, sez. III, n. 10258 del 2022 e T.A.R. Piemonte n. 60 del 2024). Il ruolo di guardia giurata incide sulle condizioni di controllabilità del territorio, sicché non è necessaria una condanna definitiva: è sufficiente che venga meno la condotta irreprensibile richiesta dall’art. 138 del Regio Decreto n. 773/1931.

La domanda di annullamento è pertanto respinta. Quella risarcitoria è infondata per il venir meno del presupposto dell’ingiustizia del danno e, comunque, per la genericità della prospettazione rispetto agli elementi dell’art. 2043 c.c. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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