Accesso civico generalizzato e abuso del diritto: finalità professionali non meritevoli (TAR Lombardia n. 243 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, è riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione, ma il suo esercizio incontra il limite del divieto di abuso del diritto e del canone di buona fede. Costituisce esercizio abusivo l’istanza che, pur formalmente conforme al modello legale, persegua in concreto finalità private e professionali, estranee allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Il carattere strumentale dell’istanza può essere accertato dal giudice sulla base di elementi oggettivi, quali l’identità del testo delle richieste e la loro destinazione indistinta a una pluralità di enti. Sono parimenti legittimi il diniego e il rigetto della domanda quando l’ostensione imponga all’amministrazione un’attività di elaborazione complessa e dispendiosa, idonea a interferire con il buon andamento dell’art. 97 Cost., non essendo l’ente tenuto a formare dati non ancora esistenti né a disaggregare informazioni non immediatamente disponibili.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di uno studio legale, ha trasmesso mediante posta elettronica certificata a otto residenze sanitarie assistenziali istanze di accesso civico generalizzato di identico tenore, volte a conoscere il numero degli ospiti risultati positivi al tampone per il SARS-CoV-2 negli anni 2020-2023 e a ottenere copia dei protocolli anticontagio adottati dalle strutture.

Le strutture hanno respinto le richieste, rilevando la strumentalità dell’istanza a finalità personali e professionali, l’assenza del dato già formato e l’eccessiva onerosità dell’adempimento. Il ricorrente ha proposto otto ricorsi, riuniti, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e l’irrilevanza dello scopo soggettivo, non essendo previsto alcun giudizio di meritevolezza sull’interesse dell’istante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto offerta da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, che ha qualificato il right to know come diritto fondamentale, protetto in sé salvo contrastanti ragioni di interesse pubblico o privato, e ha ammesso che possano essere respinte richieste manifestamente onerose, massive, vessatorie o pretestuose, valutate secondo parametri oggettivi.

Su questa base il Tribunale confronta la vicenda concreta con la finalità legale dell’istituto. Le istanze sono identiche fin nei refusi, prive di riferimento alle peculiarità di ciascuna struttura, e inserite in un elenco esteso ad altre RSA e altri enti: ne desume che il ricorrente non agisce per un desiderio personale di conoscenza, ma per un bisogno di conoscenza funzionale a raccogliere elementi utili a iniziative risarcitorie, ragionevolmente remunerate, per i decessi degli ospiti nel periodo pandemico. La circostanza è ritenuta adeguatamente comprovata dalle amministrazioni resistenti.

Il Collegio esclude che il legislatore e la giurisprudenza intendano proteggere un siffatto interesse. Nessuno scopo partecipativo, nessuna finalità di informazione e formazione dell’opinione pubblica, nessun controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche traspare dalle istanze e dalle difese. La finalità perseguita è di carattere privato e individuale, incompatibile con le finalità di trasparenza e interesse generale proprie dell’accesso civico: le ragioni del diniego sono pertanto fondate e ricorre abuso del diritto.

Un’autonoma e concorrente ragione di rigetto riguarda i ricorsi in cui le resistenti si sono costituite. Per fornire i dati richiesti sarebbe necessaria un’elaborazione complessa e dispendiosa, tale da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione: l’oggetto dell’istanza non attiene a documenti già formati né a dati facilmente estrapolabili da una banca dati, ma richiede una previa attività di estrapolazione e disaggregazione, con un onere oltremodo gravoso. Il Collegio richiama in proposito TAR Lazio, Sez. III quater, n. 1250 del 2025, che ha rigettato un analogo ricorso proposto in proprio dal difensore dell’odierno ricorrente.

I ricorsi riuniti sono quindi respinti. Le spese sono compensate in ragione della metà, tenuto conto della novità delle questioni, e per il resto poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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