Revocazione per contrasto di giudicati (Cons. Stato n. 3673 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio revocatorio per contrasto tra giudicati di cui all’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il richiamo dell’art. 106 cod. proc. amm., richiede che la sentenza revocanda non abbia pronunciato sulla eccezione relativa al giudicato preesistente. Se sul punto vi è stato dibattito processuale e il giudice ha ritenuto la causa non pregiudicata, si configura un eventuale errore di giudizio, sottratto al rimedio revocatorio. Parimenti non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la dedotta erronea valutazione di un punto controverso e oggetto di decisione: la revocazione non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. La qualificazione del promemoria acquisito in audizione, nella materia del whistleblowing, attiene al merito e non al vizio percettivo.

Il Fatto

Un soggetto aveva chiesto alla società Consip l’accesso alla relazione del Comitato dei Presidenti sul procedimento di verifica di una possibile violazione del codice etico e agli atti relativi. Con sentenza n. 3958 del 9 maggio 2025 la Sezione Sesta, in riforma parziale del primo grado, ordinava l’ostensione degli atti indicati in motivazione. Con successiva sentenza n. 107 del 7 gennaio 2026, resa in sede di ottemperanza, la stessa Sezione ordinava di ostendere il promemoria e i relativi allegati, acquisiti al verbale di audizione della segnalante.

Avverso la sentenza di ottemperanza la Consip proponeva ricorso per revocazione, deducendo in via principale il contrasto tra giudicati con la sentenza di cognizione, che aveva assimilato il promemoria alla segnalazione e quindi lo aveva sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24 del 2023; in via subordinata l’errore di fatto. Il ricorrente chiedeva, nel merito, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama i presupposti cumulativi individuati dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2017: il contrasto con altra sentenza passata in giudicato tra le parti e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Il secondo presupposto esige che il giudicato preesistente sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum.

Nel caso concreto il presupposto è assente. Il punto controverso è stato oggetto di ampio dibattito processuale: la sentenza di cognizione, al punto 7.2., aveva qualificato il promemoria come documentazione illustrativa e integrativa della segnalazione, sottoposta al medesimo regime giuridico. La sentenza di ottemperanza, al punto 6.4., ha invece ricondotto il promemoria agli atti del procedimento diversi dalla segnalazione, perché acquisito in audizione e regolato dal plesso normativo della legge n. 241/1990 coordinato con il d.lgs. n. 24 del 2023.

La Sezione sottolinea che la pronuncia in materia di accesso ha valenza di mero accertamento dei presupposti di legge, non costitutiva, e che il vincolo precettivo va ancorato al regime oggettivo e sostanziale individuato dal giudice. Poiché sul punto vi è stata decisione, l’eventuale divergenza si risolve in un error in iudicando, che condurrebbe a un terzo grado di giudizio e resta sottratto alla revocazione.

Quanto all’errore di fatto, il Collegio ne ribadisce la natura eccezionale: deve consistere in un abbaglio dei sensi, in una pura e semplice errata percezione del contenuto materiale degli atti, su un punto non controverso e decisivo, di immediata rilevabilità. Non integra il vizio la contestazione dell’attività valutativa o interpretativa del giudice. Poiché il punto di diritto era stato ampiamente analizzato in cognizione e in ottemperanza, l’errore non è configurabile. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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