Giudicato sull’aggiudicazione e integrazione dell’efficacia: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 235 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo non estende i propri effetti a un provvedimento sopravvenuto rispetto a quelli oggetto della decisione definitiva. Tuttavia, quando in sede di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione l’amministrazione non svolge alcuna ulteriore e autonoma attività istruttoria o valutativa, limitandosi a dare atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti, gli esiti già accertati restano coperti dal giudicato. È pertanto inammissibile il ricorso che riproponga, avverso l’atto sopravvenuto, le medesime censure già rigettate in via definitiva, pena la violazione del principio del ne bis in idem.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente partecipava alla gara bandita dalla Provincia di Frosinone per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento di un istituto tecnico, intervento finanziato con fondi PNRR. All’esito delle operazioni la commissione proponeva l’aggiudicazione in favore di una società, collocatasi al primo posto; il consorzio si classificava al terzo posto.

Dopo l’esclusione dell’originaria aggiudicataria, disposta con art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, la gara veniva aggiudicata a un raggruppamento temporaneo. Il consorzio impugnava l’aggiudicazione con ricorso rigettato in primo grado e, in appello, dal Consiglio di Stato. Con il ricorso all’esame lo stesso consorzio gravava anche la nota con cui la Provincia aveva integrato l’efficacia dell’aggiudicazione, riproponendo la censura sulla carenza di qualificazione per la categoria OS28.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato seguito all’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva delimitato il proprio interesse alla decisione al solo profilo del mancato possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria OS28.

Quanto alle censure avverso l’aggiudicazione e gli atti presupposti, il TAR ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di doglianze meramente riproduttive di quelle già proposte nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale ha riconosciuto che, in linea generale, il giudicato amministrativo non può estendere i propri effetti a un provvedimento sopravvenuto. Ha però accertato che nella specie, in sede di integrazione dell’efficacia, l’amministrazione non ha svolto alcuna ulteriore e autonoma valutazione in merito alla categoria contestata. La comunicazione impugnata, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, si limita a riferire che l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo delle verifiche, senza aggiungere nulla alle valutazioni precedenti.

L’attività di verifica deve quindi ritenersi conclusa ed esaurita all’atto dell’aggiudicazione, i cui esiti sono coperti dal giudicato e non possono essere rimessi in discussione. Il motivo del punto 23 del ricorso, il solo espressamente dedotto avverso l’integrazione dell’efficacia, contiene una mera riproduzione testuale della censura già svolta nel giudizio definito, così da configurare una inammissibile duplicazione.

In via ulteriore, il Collegio ha osservato che il giudicato si è comunque formato sull’entità delle lavorazioni in argomento: la decisione di appello ha accertato che l’importo delle opere in OS28 è pari a euro 303.078,38 e che l’attestazione SOA in OG11 prima classifica, aumentata del quinto, consente l’esecuzione fino a euro 309.600,00. Ne ha tratto l’irrilevanza della richiesta di verificazione o CTU. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti della stazione appaltante e compensate verso le amministrazioni statali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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