Divieto di abuso del processo e difetto di giurisdizione eccepito in appello (Cons. Stato n. 3344 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello dal ricorrente soccombente in primo grado è inammissibile. Il fondamento si rinviene, da un lato, nel divieto di abuso del processo in uno al dovere di cooperazione per la ragionevole durata dello stesso ex art. 2, comma 2, c.p.a. e, dall’altro, nella mancanza di soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione, con conseguente difetto di interesse ad appellare il capo autonomo di decisione concernente la relativa questione pregiudiziale. In tema di pubblico impiego privatizzato, è parimenti inammissibile il motivo che introduca in appello un contenuto del tutto innovativo rispetto all’ambito deduttivo del ricorso introduttivo, in violazione del divieto sancito dall’art. 104, comma 1, c.p.a.. Le censure che si limitino a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo del giudice sulle valutazioni tecniche della commissione, senza indicare specifici profili di incoerenza rispetto ai criteri prefissati, sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Calabria gli atti conclusivi di una selezione interna, ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la copertura di posti di categoria C, riservata al personale a tempo indeterminato dell’Azienda. Concorrendo per uno dei posti di Assistente Amministrativo, si collocava in quarantasettesima posizione nella graduatoria conclusiva.

Con il ricorso introduttivo deduceva l’omessa ostensione dei documenti richiesti, l’erronea valutazione dei propri titoli e l’illegittima ammissione alla procedura di un candidato privo dei requisiti. Il TAR adito, con la sentenza n. 95 del 24 gennaio 2024, respingeva integralmente il gravame, con assorbimento delle eccezioni in rito dell’Azienda. Avverso tale decisione propone appello l’originario ricorrente; l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità dell’appello per carenza di specifiche censure e ripropone le difese di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibili tutte le censure, assorbendo le ulteriori eccezioni in rito della parte resistente. Il primo motivo, inteso a conseguire la declaratoria di nullità della sentenza per asserita spettanza della controversia al giudice ordinario, è dichiarato inammissibile. La Sezione richiama la propria sentenza 10 settembre 2025, n. 7273 e la pregressa giurisprudenza: l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello dal soccombente è inammissibile per il divieto di abuso del processo e per la mancanza di soccombenza sulla questione pregiudiziale, con difetto di interesse ad appellare il relativo capo.

Quanto alla dedotta erronea valutazione dei criteri, legata al fatto che la valutazione sarebbe stata operata da un Dirigente di distretto diverso da quello di appartenenza, il motivo è inammissibile per novità: presenta contenuto del tutto innovativo rispetto al ricorso introduttivo, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.. La documentazione rilevante doveva essere prodotta dai candidati in allegato alla domanda, con relazione validata dal Dirigente della struttura di appartenenza, sicché il ricorrente già disponeva degli elementi per formulare la doglianza. In ogni caso, non è fornita alcuna prova che la valutazione sia stata svolta da un Dirigente diverso da quello competente.

È inammissibile anche la censura che enumera le attività svolte senza evidenziare alcuna incoerenza nella valutazione della commissione, atteggiandosi a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo. Analoga sorte tocca al motivo sul punteggio per l’attività formativa, anch’esso volto a un sindacato sostitutivo e intrinsecamente contraddittorio, lamentando l’erroneità del punteggio assegnato per un criterio rispetto al quale risultano attribuiti 0,05 punti. Parimenti inammissibile è la doglianza sull’ammissione del candidato, non contestando la concorrente statuizione di inammissibilità per difetto di interesse, e quella sull’accesso, priva di indicazione delle ricadute sull’esito della causa. Il ricorrente è condannato alle spese di lite in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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