Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2442 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è eseguibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione resistente che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, incombendo su di essa, per l’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Alla condanna all’esecuzione si aggiunge quella al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali. Il commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 17.7.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 30.1.2025.
La parte ha rappresentato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi domandato la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi accertato il rispetto dei termini processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente all’indirizzo proprio, come richiesto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito, il giudice ha rilevato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha accolto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato, dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino al giorno dell’esecuzione o dell’insediamento del commissario.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, estesa alle altre condanne al pagamento di somme di denaro secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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