Sei scatti stipendiali nella buonuscita del personale della Polizia di Stato cessato (TAR Lombardia n. 3733 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, attribuisce al personale delle forze di polizia, civile e militare, il diritto al computo di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 — norma novellatrice — non determina la reviviscenza del previgente art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alla cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, è cessato dal servizio il 1° agosto 2021 a domanda, avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’INPS, gestione ex INPDAP, non ha computato i sei scatti nel trattamento di fine servizio. Nel giudizio l’Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto l’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma e ha invocato la decadenza dal diritto per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. Si è costituito anche il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: secondo la giurisprudenza richiamata, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia. Il ricorso è dunque ammissibile e, nel merito, fondato.

Il percorso argomentativo muove dall’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Per il giudice l’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere quella originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale e non opera in assenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile. Il richiamo alla Corte cost. n. 13 del 2012 conferma l’adesione all’orientamento maggioritario.

La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende anche gli appartenenti all’ordinamento civile. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui la norma dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. sancisce la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude la decadenza. Il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e costituisce un onere per l’interessato. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda nel termine e chi nelle annualità successive. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 37345 del 2015 — nel testo indicato come Cons. Stato, III, 22.2.2019, n. 1231 — conforta tale lettura.

Infine, il Collegio respinge la richiesta di lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Amministrazione: a fronte di una previsione espressa e chiara, l’interpretazione non può attribuirle contenuto opposto. Ne discende l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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