Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2441 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, rientrando tale evenienza tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il rito. Accertato il perdurante inadempimento, incombe sull’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio dell’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, e dunque l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento. In difetto di tale prova, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione, con esclusione di ogni compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 27.06.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 2.12.2024.

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha ancora adempiuto e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive. Chiede pertanto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né comprovare il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del rito. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta poi il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e la documentata notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha contestato l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Conseguentemente il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali, non richieste. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il commissario non ne ha diritto, perché la nomina cade su un dirigente della stessa Amministrazione e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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