Indennizzo danni da fauna selvatica parametrato al solo danno emergente (TAR Abruzzo n. 245 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo riconosciuto dalla Regione per i danni causati alle colture agrarie dalla fauna selvatica è parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia all’intero valore del prodotto perduto. Esulano dalla quantificazione dell’indennizzo i profili di lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito del ciclo produttivo e la riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture. La legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 individua nella resa media unitaria, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità andata perduta i parametri di valutazione del ristoro. Il giudice amministrativo, in presenza di una stima che rispetti tali parametri e non contestata nel metodo, non può rideterminare in via equitativa la misura del contributo.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa agricola ha presentato alla Regione, ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, la domanda di ristoro dei danni cagionati dai cinghiali ai propri vigneti. All’esito del sopralluogo del 13 ottobre 2017 il tecnico regionale ha accertato una perdita di produzione di circa 270 quintali di uva e ha quantificato il danno in euro 10.915,84.

Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento e stima, contestando la quantificazione e chiedendo la condanna della Regione al pagamento di una somma ulteriore, pari a euro 140.232,00, sulla base di una relazione tecnica che valorizzava anche il prodotto trasformato e il calo di produzione futuro. Ha inoltre chiesto la prova testimoniale e una consulenza tecnica per la rideterminazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica l’atto impugnato come conclusivo del procedimento avviato a istanza di parte per il riconoscimento di un contributo di natura indennitaria, condizionato alle disponibilità di bilancio, previsto dall’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2003 per i danni causati alle colture dalle specie animali di notevole interesse faunistico, tra cui il cinghiale.

La risposta alla censura di errata quantificazione passa per l’interpretazione della norma regionale. L’art. 4 riconosce un contributo “pari al 100% del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità del bilancio”. Da qui il Tribunale ricava che l’indennizzo è parametrato esclusivamente al danno emergente, cioè alla totalità del valore del prodotto perduto.

Ne consegue l’esclusione dal perimetro del ristoro dei profili di lucro cessante fatti valere dal ricorrente: il valore del prodotto trasformato, che si realizza solo all’esito del ciclo produttivo, e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture. Su questo punto il ragionamento del giudice è lineare: la norma ancora il contributo al solo valore del prodotto perduto e non consente estensioni analogiche a voci diverse.

Il Collegio verifica poi la correttezza della stima compiuta dalla Regione. I parametri di valutazione sono espressamente individuati nella resa media unitaria delle colture, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità finale andata perduta; il ricorrente non ha contestato tali parametri nel metodo. La quantificazione regionale risulta pertanto legittima.

Le ulteriori richieste istruttorie, prova testimoniale e consulenza tecnica, restano assorbite dall’esito interpretativo: non servono a modificare un perimetro indennitario che la norma delimita in via esclusiva al prodotto perduto. Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore della Regione nella misura indicata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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