Impugnazione immediata dell’ammissione di candidato altrui: inammissibile (TAR Lombardia n. 1518 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’art. 129 c.p.a. è esperibile solo avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio. L’atto di ammissione di una lista o di un candidato concorrente non lede tale diritto e non è quindi impugnabile in via immediata. Avverso di esso l’impugnazione va proposta alla conclusione del procedimento, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. La natura derogatoria della norma rispetto alle regole processuali generali impedisce l’applicazione estensiva del rimedio accelerato.
Il Fatto
La ricorrente, candidata sindaco di un Comune della provincia di Pavia, chiede la verifica della legittimità della candidatura a consigliere comunale di un concorrente inserito nella lista “Vivere Galliavola”. Deduce che questi ricopre la qualifica di consigliere comunale di un altro Comune e che, alla data di accettazione della candidatura, era perciò inciso dal divieto posto dall’art. 56, comma 1, del TUEL. Il ricorso, notificato in data 11 maggio 2024 e depositato il 15 maggio 2024, è indirizzato anche alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Commissione elettorale circondariale.
Si costituisce l’Ufficio Territoriale del Governo, che eccepisce l’inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di un legale, per violazione dell’art. 40 c.p.a. e per omessa notifica al controinteressato. Nel merito chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, perché il ricorso è inammissibile per una ragione assorbente, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e verbalizzata all’udienza.
Il percorso argomentativo muove dalla lettera dell’art. 129 c.p.a., che riserva l’impugnazione immediata ai soli provvedimenti lesivi del diritto di partecipazione al procedimento elettorale preparatorio, entro tre giorni dalla pubblicazione o comunicazione. Il secondo comma devolve invece l’impugnazione degli atti diversi alla conclusione del procedimento, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.
Il Collegio qualifica la norma come derogatoria rispetto alle regole processuali di portata generale e ne esclude perciò l’applicazione oltre i casi espressamente previsti. Il rimedio accelerato è quindi riservato ai provvedimenti di esclusione di candidature o liste, ostativi alla partecipazione del diretto interessato, e non agli atti di ammissione di liste o candidature concorrenti. Il richiamo è a T.A.R. Catania, Sicilia sez. IV, 06/10/2017, n. 2319 e a Consiglio di Stato sez. III, 18/05/2016, n. 2073.
La motivazione richiama poi il consolidato indirizzo secondo cui l’impugnazione degli atti di ammissione ed esclusione di liste diverse va proposta all’esito delle elezioni, unitamente alla proclamazione degli eletti, citando Cons. Stato Sez. V, n. 1640 del 22/03/2010, Cons. Stato, sez. V, n. 7788 del 12/12/2009, Cons. Stato, sez. III, n. 2210 del 24/05/2016 e Consiglio di Stato sez. II, 31/05/2021, n. 4181.
Applicando tale regola, la mancata esclusione del candidato concorrente non incide sul diritto della ricorrente a partecipare alla competizione. L’atto rientra perciò tra quelli impugnabili solo alla conclusione del procedimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate, in considerazione della definizione della causa in accoglimento di un’eccezione sollevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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