Inammissibilità del piano non sospende esecuzione del giudicato ottemperanza (TAR Calabria n. 247 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Comune che ha deliberato il riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 non può opporre la sospensione delle procedure esecutive quando il piano sia stato dichiarato inammissibile dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Venuto meno l’unico ostacolo addotto dall’amministrazione, il giudice accerta l’obbligo di integrale adempimento del giudicato e, in mancanza di prova dell’avvenuta esecuzione, accoglie il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. L’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione. Il Commissario ad acta è nominato per l’ipotesi di inerzia, con compenso a carico dell’ente inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza del 25 ottobre 2018, n. 1864, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Comune al pagamento di una somma complessiva in favore della cooperativa ricorrente e di altri soggetti, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario. Il titolo esecutivo è stato notificato nel febbraio 2019. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Non essendo intervenuto il pagamento, la cooperativa ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto. Il Comune si è costituito eccependo che, con deliberazione commissariale del giugno 2022, aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, con conseguente improponibilità del giudizio ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000. Il ricorso è stato spedito in decisione alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il nodo processuale è l’asserita improponibilità dell’azione esecutiva per effetto dell’ammissione alla procedura di riequilibrio. La difesa dell’ente ha richiamato la sospensione delle procedure esecutive che accompagna quella procedura. Il Collegio verifica però l’esito del piano: con delibera del 26 ottobre 2023 la Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti lo ha dichiarato inammissibile, pur ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 268 e 268-bis d.lgs. n. 267/2000.
Da qui la prima conseguenza: al momento della decisione non sussistono ostacoli all’esame del ricorso. L’ostacolo processuale opposto dall’amministrazione è venuto meno per effetto di un fatto sopravvenuto, accertato dalla magistratura contabile, che il giudice amministrativo recepisce senza margini di valutazione autonoma.
Passando al merito, il Collegio ricorda che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il Comune non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento. L’accertamento dell’inadempimento si fonda quindi sulla ripartizione dell’onere probatorio: è l’ente a dover documentare il pagamento, non il creditore a dover dimostrare di non averlo ricevuto.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Quanto alle spese esecutive, il Collegio distingue: sono dovute quelle funzionali alla soddisfazione del credito, liquidate nella misura di € 1.268,75 per spese di registrazione; non sono dovute le spese per l’atto di precetto, estraneo alla funzione del giudizio di ottemperanza.
Il dispositivo dichiara l’obbligo di esecuzione del giudicato, al netto di quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia viene nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega, chiamato a provvedere su istanza della parte. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, unitamente alle spese di giudizio liquidate in € 2.033,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.