Interdittiva antimafia resiste a controllo giudiziario positivo e assoluzioni dei congiunti (TAR Puglia n. 369 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa risponde a una logica di massima anticipazione della tutela e si fonda su un giudizio probabilistico, non sulla certezza probatoria tipica del processo penale. Gli elementi indiziari vanno valutati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno acquista valenza nella connessione con gli altri. L’esito assolutorio del procedimento penale a carico di un congiunto e l’assenza di condanne a carico dell’imprenditore non scalfiscono la legittimità dell’interdittiva antimafia. L’esito positivo del controllo giudiziario ex art. 37-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 non vincola il Prefetto alla revoca: la conferma resta giustificata quando sopravvengano elementi che documentino la persistente pervasività del sodalizio nell’economia legale e la cointeressenza dell’impresa con i suoi esponenti.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un’impresa individuale operante nella coltivazione di frutti oleosi nella frazione di Macchia, in agro del Comune di Monte Sant’Angelo. La documentazione antimafia era stata richiesta dal Comune, dalla Regione Puglia e da AGEA nell’ambito di procedimenti per la concessione di benefici e contributi in agricoltura.
Nel 2021 il Prefetto di Foggia adottava un’interdittiva antimafia, ravvisando il pericolo di condizionamento da parte di un clan attivo sul Gargano, desunto dalle frequentazioni del ricorrente, dal contesto parentale e dalle cointeressenze economiche. Il Tribunale per la Prevenzione di Bari ammetteva l’imprenditore al controllo giudiziario; all’esito positivo, il giudice della prevenzione lo revocava. La Prefettura, tuttavia, confermava l’interdittiva con nuovo provvedimento del 2023. Proponeva quindi due ricorsi, riuniti, per l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i giudizi per connessione e dà atto della persistenza dell’interesse alla decisione del primo ricorso, dichiarato dal ricorrente a fini risarcitori. Nel merito, rileva che i ricorsi non meritano accoglimento.
Quanto all’interdittiva del 2021, il Tribunale richiama la logica di massima anticipazione della tutela: possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi, nell’ambito dell’amplissimo margine di discrezionalità riservato al Prefetto. Il quadro indiziario — collocazione dell’impresa in un contesto di guerra tra clan, settore agricolo esposto al controllo criminale, scioglimento del Comune ex art. 143 T.U.E.L. — regge a tutte le censure. La Corte ribadisce che la valutazione va condotta in modo complessivo, secondo la regola causale del più probabile che non, e che l’esito assolutorio del genitore per estorsione non incide sulla ragionevolezza della prognosi, permanendo rapporti intensi con i fratelli del clan.
Sull’interdittiva del 2023, il Collegio esamina gli elementi che hanno indotto la Prefettura a confermare il giudizio nonostante il controllo giudiziario favorevole. Dagli atti dell’operazione “Omnia Nostra” emerge la caratura criminale e la pervasività nell’economia legale di un prossimo congiunto, più volte frequentato dal ricorrente, con il ruolo di addetto alla pratica intimidatoria e al controllo violento del territorio della frazione Macchia. Lo scioglimento e la cointeressanza imprenditoriale con i figli di esponenti del clan, nella medesima cooperativa edilizia già destinataria di interdittiva, delineano quell’intreccio di sangue e interessi economici che rende probabile il condizionamento.
Il ricorrente si limita a contestare la rilevanza degli esiti dell’operazione, mentre le ulteriori censure ripetono quelle già esaminate. La Corte osserva che la progressiva ascesa criminale del gruppo non può che rendere ragionevole il giudizio di persistenza del pericolo. Entrambi i ricorsi sono quindi respinti, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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