Ottemperanza al giudicato civile e poteri del Commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 246 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una condanna pecuniaria del giudice ordinario, l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di moratoria di centoventi giorni ex art. 14 D.L. n. 669/1996 legittima l’actio iudicati e l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto, si applica per analogia alle altre condanne pecuniarie, con spese della funzione commissariale a carico dell’amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti.
Il Fatto
Due ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 1162/2017, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Cosenza ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in loro favore di una somma, oltre interessi legali, e delle spese legali. La pronuncia è stata notificata con formula esecutiva in data 8.10.2019.
Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, l’amministrazione è rimasta inerte. I ricorrenti propongono quindi l’actio iudicati, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il giudicato si è formato e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste nonostante la notifica esecutiva e il decorso del termine di legge. Il ricorso è pertanto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
Il Ministero deve eseguire la sentenza entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché su istanza di parte provveda in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione nel termine di novanta giorni.
Sul punto delle spese della funzione commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001. La disposizione è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, ma può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, restando le spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non sussistono iniquità o cause ostative. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che il commissario non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario nominato. Il Collegio motiva sul punto richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, esigenze di economia processuale, il buon andamento e il modello dell’esecuzione forzata, ove gli artt. 95 e 510 c.p.c. pongono le spese a carico del debitore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata