Accesso civico generalizzato esperibile con rito ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio (TAR Sicilia n. 2482 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. e non con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il richiamo normativo agli “obblighi di trasparenza” va letto come riferimento a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013, dovendosi imputare la formula restrittiva al solo mancato allineamento della previsione processuale. Accertato il diritto all’accesso, il giudice ordina all’amministrazione di ostendere i dati e le informazioni richiesti, ove in suo possesso e in assenza dei limiti dell’art. 5-bis. La nomina del commissario ad acta resta subordinata all’infruttuoso decorso del termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente ha inoltrato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in data 12 dicembre 2023, un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Le informazioni richieste riguardavano i test in vitro rt-PCR eseguiti dal laboratorio di un ospedale della stessa azienda, con specifico riferimento alla data di autorizzazione del laboratorio e al numero dei test positivi inviati alle ASL regionali, analiticamente indicati per destinatario e per data di invio.

L’amministrazione non ha fornito alcun riscontro. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in via subordinata ai sensi dell’art. 117 c.p.a., dolendosi del contegno omissivo e chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso. L’azienda sanitaria, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: se l’inerzia sull’istanza di accesso generalizzato vada impugnata con il rito dell’art. 116 c.p.a. o con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il Tribunale ritiene ammissibile il ricorso proposto con il rito dell’accesso.

A sostegno richiama un orientamento condiviso, espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2023, n. 1104. La norma processuale richiama espressamente il ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso e per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza. Il riferimento agli obblighi di trasparenza non è limitativo: dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’accesso generalizzato. Va quindi letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva tre elementi. L’istanza è stata presentata il 12 dicembre 2023 e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini di legge. I dati richiesti sono in possesso dell’azienda sanitaria, perché attengono all’attività di laboratorio svolta per i test di positività al virus. Non è ravvisabile alcuno dei limiti ostativi contemplati dall’art. 5-bis, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 33/2013, essendo la domanda formulata in modo sufficientemente circoscritto e non riguardando dati riservati.

Il ricorso è quindi accolto, con obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante l’ostensione delle informazioni e dei dati richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio esclude, allo stato, la nomina del commissario ad acta, che potrà essere richiesta con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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