Decadenza da concessione demaniale solo per inadempimenti di una certa consistenza (TAR Lazio n. 249 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav. presuppone l’accertamento di un inadempimento del concessionario di una certa consistenza, idoneo a compromettere significativamente il proficuo prosieguo del rapporto o a rendere inattuabili gli scopi per i quali la concessione è stata rilasciata. L’Amministrazione è titolare di un potere tecnico-discrezionale sulla gravità dell’inadempimento, da esercitare con espressa e puntuale motivazione. Le difformità modeste del manufatto rispetto al titolo, per dimensione e caratteristiche, non integrano gli estremi della violazione e impongono l’osservanza del principio di gradualità e di proporzionalità nell’applicazione del provvedimento lato sensu sanzionatorio, con eventuale diffida prima del ritiro del titolo.

Il Fatto

Il Comune di Sabaudia ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata per una spiaggia attrezzata, unitamente all’autorizzazione al subingresso, contestando l’esecuzione di opere difformi da quelle assentite. Dal sopralluogo era emersa, in luogo della struttura metallica con pali conficcati nella sabbia e copertura in telo di pvc, una tensostruttura in tubolari di acciaio con film plastico, chiusa da incannucciato, contenente punto doccia, spogliatoio e area per il materiale di primo soccorso.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione e la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché l’erroneo richiamo delle norme edilizie e paesaggistiche. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha riservato la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 47, lett. f), cod. nav., che consente di dichiarare la decadenza per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento. Confronta quindi i dati del titolo con quelli del sopralluogo: l’ingombro autorizzato era di ml 6,50 x 4,00 (26 mq), quello riscontrato di ml 7,60 x 3,89 (29,56 mq).

Da tale comparazione il Tribunale ricava che le difformità non sono tali, per dimensione e caratteristiche, da configurare una violazione della concessione di rilievo sufficiente a giustificare la decadenza. Non è contestata alcuna abusiva occupazione di suolo demaniale diverso da quello assentito, né una difformità di ingombro significativa; le caratteristiche restano quelle di una struttura metallica infissa nella sabbia con copertura in telo plastico.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto, in particolare Cons. Stato, Sez. VII, n. 4512 del 03.05.2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 232 del 17.01.2014: assumono rilievo le inadempienze che compromettano significativamente il prosieguo del rapporto o rendano inattuabili gli scopi della concessione, con fatti gravemente violativi e carattere di definitività. L’inadempimento deve essere di una certa consistenza e la prova deve essere inequivoca, precisa e concordante.

L’Amministrazione, in ossequio al principio di gradualità e di proporzionalità, può diffidare il concessionario prima di disporre il ritiro del titolo in caso di reiterazione. Nel caso concreto tali presupposti mancano: non è ravvisabile un inadempimento di una certa consistenza e non è stato rispettato il richiamato principio di proporzionalità.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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