Accesso carrabile, distanza minima di 100 metri e diniego di autorizzazione (C.G.A.R.S. n. 240 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle strade extraurbane secondarie l’ente proprietario non può autorizzare un nuovo accesso privato ove non sia rispettata la distanza minima di 100 metri dagli accessi preesistenti, soglia invalicabile anche nell’esercizio del potere di deroga previsto dall’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 495/1992. L’accesso realizzato senza nulla-osta non può essere equiparato a quello regolarmente autorizzato e va considerato nuovo ai fini del computo delle distanze. L’apposizione della segnaletica orizzontale da parte dei cantonieri costituisce mera operazione materiale e non sostituisce l’autorizzazione di cui all’art. 22 cod. strada. Il diniego non comprime il diritto dominicale, restando salvo l’accesso pedonale e l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 1051 e segg. cod. civ. in favore del fondo intercluso o insufficientemente accessibile.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo attraversato dalla strada statale 115 presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune un progetto per un autolavaggio con locale di ristoro, da realizzarsi su un terreno servito da un varco carrabile che costituisce l’unico ingresso. Lo Sportello trasmette la documentazione ad ANAS S.p.a. per il parere di competenza; la società rileva che l’accesso non è autorizzato e invita a regolarizzarlo ai sensi dell’art. 22 cod. strada.

Segue la richiesta di regolarizzazione, corredata di documentazione, ma ANAS oppone un diniego. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respinge il ricorso e condanna alle spese. Il proprietario appella, deducendo l’erronea qualificazione del varco come abusivo, l’assenza di prova sulla distanza dagli accessi vicini, la preesistenza del passo carrabile e la compressione del diritto di proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità e affronta il merito, confermando il percorso del primo giudice. Il dato dirimente è che l’accesso non è mai stato autorizzato: gli accessi abusivi, in quanto contra legem, non possono essere equiparati a quelli regolarmente assentiti e vanno trattati come nuovi accessi.

Il sopralluogo dell’Area Tecnica del 25 maggio 2010 ha accertato che il varco si colloca tra due accessi preesistenti, a 56 e a 43 metri. Tali misure collocano il nuovo accesso sotto la soglia di 100 metri prevista dall’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 495/1992, che consente all’ente proprietario di derogare alla distanza di 300 metri solo entro il minimo invalicabile di 100 metri. La deroga, quindi, opera verso il basso ma non oltre quel limite.

L’appellante non ha prodotto elementi di prova contrari ai rilievi tecnici. La circostanza che il varco costituisca una “innovazione migliorativa” di un accesso esistente non muta l’esito, perché nessuna autorizzazione era stata rilasciata per il varco preesistente. Nemmeno l’apposizione delle strisce bianche discontinue assume rilievo autorizzatorio: si tratta di un’operazione materiale giustificata da ragioni di sicurezza stradale, non sostitutiva del titolo amministrativo.

Quanto al diritto di proprietà, il Collegio esclude lo svilimento del diritto dominicale. Il diniego dell’accesso carrabile non impedisce l’accesso pedonale al terreno e non ostacola l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 1051 e segg. cod. civ. in favore del fondo intercluso o con accesso insufficiente alla pubblica via. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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