Porto d’armi e ambiente familiare: rileva la situazione al momento del diniego (TAR Calabria n. 2003 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del porto di fucile uso tiro a volo, la legittimità del diniego opposto dal Questore si valuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. Le sopravvenienze favorevoli al richiedente, intervenute dopo l’adozione del provvedimento, non ne determinano l’annullamento, ma impongono all’Amministrazione l’obbligo di rivalutare la posizione dell’istante ove questi riproponga la domanda corredandola degli elementi necessari. Il giudizio di legittimità resta pertanto ancorato ai presupposti valutati dall’autorità di pubblica sicurezza al momento del diniego, senza che il sopraggiunto venir meno della circostanza ostativa possa retroattivamente infirmarlo.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Questore della Provincia di Cosenza il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando una controindicazione legata alla posizione del coniuge, gravato da accertamenti giudiziari negativi e ritenuto inserito nello stato di famiglia della richiedente, con conseguente configurazione di un ambiente familiare perturbato.
La ricorrente ha impugnato il diniego e la nota di avvio del procedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 8, 10, 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza. Ha prodotto documentazione attestante la cessazione della convivenza e la separazione dal coniuge. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del gravame, richiamando l’ampia discrezionalità riconosciuta in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione dirimente nell’incidenza della controindicazione riferita al coniuge della richiedente, circostanza la cui pregnanza è rimasta incontestata. La difesa della ricorrente oppone che la convivenza era cessata e che lo stato di famiglia non comprendeva più l’uomo, documentando la separazione e la cancellazione anagrafica per emigrazione.
Il TAR riconosce che gli elementi prodotti smentiscono il presupposto del diniego, ossia l’esistenza di un ambiente familiare turbato. Tuttavia, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato risale a un momento in cui il possibile contagio e la sussistenza di un ambiente perturbato non potevano affatto escludersi.
Assume rilievo decisivo il fattore temporale. Non era trascorso nemmeno un anno dalla separazione dichiarata dei coniugi e gli elementi più consistenti a riprova della cesura provenivano da documenti posteriori al provvedimento. Ne deriva che la circostanza ostativa era sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto secondo il principio tempus regit actum.
Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio precisa che resta salva la possibilità per la ricorrente di riproporre l’istanza con gli elementi necessari, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rivalutarne la posizione alla luce delle sopravvenienze, qualificate come non insignificanti. La ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione in sede separata. Le spese di lite sono compensate, in ragione della significatività delle sopravvenienze ai fini di un riesame e della mancata smentita da parte resistente.
Nota della Redazione
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