L’ordine di demolizione non può sanzionare l’occupazione demaniale senza titolo (TAR Lazio n. 248 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 sanziona gli interventi eseguiti in difetto, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA alternativa ex art. 23, comma 01, del medesimo decreto. Non integra l’abuso edilizio ivi previsto il mantenimento in situ di opere già legittimate da un titolo, allorchè sia cessata l’efficacia dell’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo demaniale. In tale ipotesi il Comune non può avvalersi dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi in ambito demaniale, ma deve esercitare i poteri in materia di tutela del demanio. L’ordine di demolizione adottato sull’erroneo presupposto dell’abuso edilizio è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Una società titolare di un locale ristorante impugnava la nota con cui il Dirigente del competente Settore del Comune intimato ordinava, ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, la rimozione delle opere presenti sul suolo demaniale antistante l’esercizio: tavoli, sedie, ombrelloni e una pergotenda con elementi portanti in alluminio e copertura in telo.
L’Amministrazione rilevava che l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico era scaduta e che l’area era sottoposta a vincolo paesistico. La ricorrente eccepiva di aver concesso in affitto il ramo d’azienda a un’altra società, di non avere più la disponibilità del locale e dell’area e di trovarsi nell’impossibilità giuridica e materiale di ottemperare. Con motivi aggiunti impugnava la successiva ordinanza che aveva esteso l’ordine di demolizione anche alla conduttrice del ramo d’azienda, ribadendo che l’unico manufatto era la pergotenda, installata da quest’ultima con SCIA mai dichiarata inefficace. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che, con una precedente sentenza resa in un giudizio analogo, la stessa Sezione ha annullato l’ordine di demolizione relativo alle medesime opere, e ne fa propri gli argomenti. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che sanziona gli interventi realizzati in difetto, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA alternativa ex art. 23, comma 01.
Nel caso esaminato le opere sanzionate non rientrano tra gli interventi soggetti a permesso di costruire né tra quelli realizzabili mediante SCIA alternativa. Lo stesso Comune lo ammette implicitamente quando, nel richiamare la SCIA presentata, osserva che essa era temporalmente condizionata all’efficacia dell’autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale.
L’abuso contestato, dunque, non consiste nell’aver realizzato le opere in difetto di titolo edilizio, ma nell’averle mantenute in situ dopo la cessazione dell’efficacia dell’autorizzazione all’occupazione temporanea che le aveva legittimate. Il Comune ha così utilizzato i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi in ambito demaniale per sanzionare un’illegittima occupazione, o meglio il mantenimento di un’occupazione ab origine autorizzata, e la sua utilizzazione al servizio di un’attività economica senza titolo.
Da qui la conseguenza: ove l’Amministrazione avesse voluto far cessare l’occupazione non più sorretta da titolo valido ed efficace, avrebbe dovuto ricorrere ai propri poteri in materia di tutela del demanio, e non a quelli in materia di repressione degli abusi edilizi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto fondati e gli atti impugnati vengono annullati, con condanna del Comune alle spese di giudizio e restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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