Sanatoria giurisprudenziale e limiti del risanamento conservativo su resede pertinenziale (TAR Toscana n. 249 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria giurisprudenziale, la conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia deve essere verificata non soltanto al momento della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto, sicché la mancanza di una sola delle due conformità giustifica il rigetto. Il risanamento conservativo, come definito dall’art. 3, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non consente interventi che alterino la consistenza fisica dell’immobile o ne modifichino i volumi, dovendo l’edificio rimanere identico nei limiti tipologici, strutturali e formali. Un manufatto che, per struttura e dimensioni, incida sulla morfologia del resede pertinenziale eccede quindi i limiti del restauro e del risanamento conservativo e non è suscettibile di sanatoria. Il provvedimento che, pur qualificato come mera rettifica, rinnovi l’istruttoria e sostituisca la motivazione del diniego costituisce atto di conferma in senso proprio, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso l’atto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una porzione di immobile condominiale terratetto in Firenze, in area soggetta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona A, impugnava il diniego opposto dal Comune alla propria istanza di sanatoria giurisprudenziale presentata nel 2017. Oggetto della domanda erano la realizzazione di un’area parcheggio rialzata nel resede tergale e un lucernario sulla copertura, asseritamente conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.
Il diniego originario si fondava sul superamento del limite del risanamento conservativo stabilito dalle norme tecniche del P.R.G. Nel corso del giudizio il Comune adottava un atto qualificato come “rettifica”, che individuava la disciplina di riferimento negli artt. 13.4 e 66 delle N.T.A. del regolamento urbanistico vigente al momento dell’istanza. Il ricorrente impugnava quindi il nuovo atto con motivi aggiunti, dolendosi della violazione delle garanzie partecipative e dell’insufficienza delle norme evocate a giustificare il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la “rettifica” dell’11.04.2024 come atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria e corredato di motivazione diversa. Irrilevante la terminologia impiegata dall’Amministrazione, dovendosi guardare alla sostanza dell’atto: ne deriva la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 12, co. 5, del regolamento edilizio, che subordina la sanatoria giurisprudenziale alla duplice verifica di conformità, al momento dell’istanza e a quello del rilascio dell’atto. Ha poi esaminato la disciplina del resede di pertinenza, quale spazio di servizio all’edificio, e il limite tipologico massimo degli interventi ammessi, costituito dal restauro e risanamento conservativo ai sensi degli artt. 13, co. 4, e 66 delle N.T.A..
La Corte ha richiamato la nozione codicistica di risanamento conservativo: l’intervento non deve alterare l’originaria consistenza fisica dell’immobile, né modificare o redistribuire i volumi. Opere comportanti mutamenti morfologici non rientrano in tale categoria, dovendo l’edificio rimanere identico nei limiti tipologici, strutturali e formali (richiamati Cons. Stato n. 5992 del 2020, n. 4523 del 2014, n. 6405 del 2021, n. 2038 del 2021).
Sulla scorta della documentazione fotografica e della relazione tecnica allegate all’istanza, il Collegio ha rilevato che il manufatto consiste in una struttura scatolare in mattoni bugnati, con lastrico pavimentato, ringhiera, scale e vano tecnico, elevata fino a circa un metro e settantanove rispetto al piano naturale del resede. Tale opera, per consistenza e impatto sul resede, eccede palesemente i limiti del risanamento conservativo. Il secondo motivo aggiunto è stato pertanto respinto; assorbito il terzo, attesa la sufficienza del difetto di una sola delle conformità richieste.
Quanto al primo motivo aggiunto, i riferimenti alle norme violate sono stati ritenuti sufficientemente specifici e il diniego è stato qualificato come esito vincolato del procedimento. L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 ha quindi impedito l’annullamento per vizi partecipativi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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