Ottemperanza al giudicato e compenso del commissario ad acta dirigente ministeriale (TAR Sicilia n. 3774 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato, allorché sia individuato in un dirigente della stessa amministrazione intimata, non ha diritto ad alcun compenso, dovendosi ritenere che l’attività commissariale rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario deve comunque porre in essere ogni iniziativa utile all’esecuzione, non costituendo l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito agli adempimenti conseguenti.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’ente il 14 settembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario tecnico d’amministrazione presso il Tribunale di Catania del 1° agosto 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Su tali basi ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, stabilendo che l’organo straordinario provveda all’allocazione della somma in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e al reperimento materiale delle risorse. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non valgono come legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il punto di maggiore interesse riguarda il compenso del commissario. Il Collegio ha escluso il diritto a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività deve ritenersi compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha richiamato sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna del Ministero alle spese, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, distratte in favore dei procuratori antistatari. Le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda sono state escluse dall’ordine di pagamento, in quanto distratte in favore del difensore estraneo al presente giudizio.
Nota della Redazione
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