Rimborso spese legali: escluso per il giudizio promosso dal dipendente (TAR Calabria n. 00592 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, concerne esclusivamente i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti del dipendente di amministrazione statale e non anche quelli da questi volontariamente intrapresi contro l’Amministrazione. La natura di norma eccezionale della disposizione e la sua funzione di tenere indenne il dipendente coinvolto in un procedimento non voluto ostano a un’interpretazione estensiva che ricomprenda le spese sostenute dal dipendente quale parte attiva di un giudizio di annullamento di un provvedimento amministrativo. Presupposto indefettibile del beneficio è che il giudizio non sia stato intentato dal medesimo dipendente, a nulla rilevando l’esito favorevole della lite o l’avvenuta condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma, veniva escluso dall’avanzamento al grado di Luogotenente con provvedimento del Ministero della Difesa. A seguito del rigetto del ricorso di primo grado da parte del TAR Catanzaro, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, annullando il provvedimento di esclusione e disponendo l’inserimento del militare nell’aliquota straordinaria di avanzamento.
Il dipendente presentava quindi istanza di rimborso delle spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, ex art. 18 d.l. n. 67/1997, per un importo complessivo di € 22.888,80. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo non integrati i presupposti normativi, e il militare impugnava il diniego dinanzi al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ripercorre il tenore letterale dell’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, il quale subordina il rimborso alla duplice condizione che si tratti di giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa e che gli stessi siano stati promossi nei confronti del dipendente. La formula legislativa, secondo il Collegio, presuppone un coinvolgimento non voluto dal dipendente nel giudizio, che nella prassi si realizza nella veste processuale di convenuto o di indagato/imputato, mai in quella di attore o ricorrente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata — inclusa Cons. Stato, n. 5572 del 2024 — secondo cui la finalità della norma è quella di tenere indenni i dipendenti che abbiano agito per conto dell’Amministrazione dalle conseguenze economiche di procedimenti subiti per fatti connessi al servizio. Tale funzione sarebbe snaturata se il beneficio fosse esteso a chi abbia scientemente e liberamente promosso un’azione giurisdizionale contro la propria Amministrazione, per poi pretendere che la finanza pubblica sopporti gli esborsi della scelta processuale.
La Corte rigetta pertanto la tesi ricorrente, che confonde il soggetto che promuove l’azione con la parte soccombente che ha causato la necessità del giudizio, ritenendo ontologicamente incompatibile con la disposizione l’estensione del rimborso al giudizio di annullamento di un provvedimento amministrativo. Una diversa interpretazione, ad avviso del TAR, finirebbe per creare un indebito privilegio e una totale deresponsabilizzazione del dipendente rispetto alle conseguenze economiche delle proprie iniziative giurisdizionali.
Il Tribunale dichiara infine inammissibili le censure dedotte con la memoria del 27.4.2026, in quanto esorbitanti dai meri sviluppi argomentativi e non tempestivamente veicolate mediante motivi aggiunti, e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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