Luna Park, il Comune deve individuare un’area alternativa (TAR Lombardia n. 2519 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può negare lo svolgimento del Luna Park annuale per la sola inidoneità dell’area già individuata sotto il profilo della sicurezza. L’art. 9 l. 337/1968 impone di compilare e aggiornare almeno una volta all’anno l’elenco delle aree comunali disponibili per lo spettacolo viaggiante. Ne deriva l’obbligo di individuare un’area alternativa, verificando in tempo utile la persistente idoneità dei siti. È pertanto illegittimo il provvedimento che cancella una edizione del Luna Park per l’insicurezza del sito di riferimento senza aver previamente aggiornato l’elenco e senza motivare sull’assenza di un locus loci alternativo.
Il Fatto
L’associazione degli attrazionisti viaggianti e alcuni esercenti hanno impugnato la delibera con cui il Commissario prefettizio del Comune, esercitando i poteri della giunta, ha stabilito di non consentire l’edizione 2024 del Luna Park legato alla Fiera di San Giuseppe, in programma dal 4 al 21 marzo. La decisione si fonda sul verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, che nel marzo 2023 aveva rilevato carenze di sicurezza dell’area deputata all’evento.
I ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e della l. 337/1968, oltre all’omessa individuazione di un sito alternativo. La domanda cautelare è stata respinta e poi dichiarata improcedibile per il decorso del periodo dell’evento. Con memoria i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Superato il periodo della Fiera, il giudice rileva che l’interesse all’annullamento è venuto meno, ma residua quello all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm.. Si determina così una conversione del petitum da domanda di annullamento a domanda di accertamento mero, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2022.
Nel merito, il Tribunale respinge la tesi dell’area in realtà fruibile. La Commissione di vigilanza aveva accertato l’impossibilità tecnica di utilizzare il piazzale e non è emerso alcun elemento di mutamento delle condizioni. La mancanza dei requisiti di sicurezza è condizione oggettivamente ostativa al parere positivo e alla licenza ex artt. 68, 69 e 80 t.u.l.p.s.. Il richiamo al verbale del 2023 e l’attestazione di perduranza delle carenze sorreggono la determinazione, mentre l’assenza del preavviso di rigetto è censura infondata: la delibera è atto di indirizzo preliminare, non risposta alle istanze autorizzative.
È invece fondata la doglianza sull’omessa individuazione di un’area alternativa. La l. 337/1968 riconosce la funzione sociale dello spettacolo viaggiante e impone ai comuni l’elenco delle aree disponibili, aggiornato almeno una volta all’anno; analoga previsione è recepita dal Regolamento dell’Unione di comuni. Da tale normativa discende che ogni comune deve mettere a disposizione uno o più siti idonei e non può vietare lo svolgimento per la sola inidoneità del sito già individuato.
Spettando l’aggiornamento annuale dell’elenco, il Comune deve verificare periodicamente, e in tempo utile per la programmazione, la persistente idoneità delle aree. È quindi illegittimo il provvedimento che cancella l’edizione del Luna Park senza aver preventivamente aggiornato l’elenco mediante l’individuazione di un sito alternativo e senza motivare sul punto. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.